Il 6 novembre 2020 entra in vigore il decreto 24 agosto 2020, n. 132, pubblicato nella GU Serie Generale n.262 del 22 ottobre 2020 che regola le ipotesi di rifiuto di una fattura elettronica destinata ad una pubblica amministrazione.
Il decreto ridefinisce le modalità tecniche di rifiuto del file xml della fattura elettronica, obbligando le pubbliche amministrazioni destinatarie ad esprimere il rifiuto con motivazione; al di fuori delle ipotesi previste, la PA è tenuta ad avvalersi delle ordinarie procedure di variazione disciplinate dall’articolo 26, D.P.R. 633/1972.
Le possibili ipotesi di rifiuto
Il citato decreto 24 agosto 2020, n. 132 modifica il DM 55/2013, inserendo l’articolo 2-bis. Tale nuovo articolo consente alle PA di rifiutare una fattura ricevuta dal cedente esclusivamente nei seguenti casi:
- fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti (ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), tranne nei casi di esclusione dell'indicazione nelle transazioni finanziarie (come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4) e di esclusione dall'obbligo di tracciabilità (di cui alla tabella 1 allegata al DL 66/2014);
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 6, DL 78/2015 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015;
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto Mef del 20 dicembre 2017, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Mef, n. 2 del 1° febbraio 2018;
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
L’articolo 2-bis, comma 2, dispone che le pubbliche amministrazioni non possano rifiutare una fattura elettronica qualora gli elementi informativi possano essere corretti mediante le procedure di variazione, di cui all’articolo 26 del D.P.R. 633/1972; in altri termini, la fattura non può essere rifiutata dalla PA quando trattasi, ad esempio, di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni, correggibili tramite emissione di una nota di variazione.
Si segnala infine che il soggetto destinatario (pubblica amministrazione), nel caso in cui notifichi al trasmittente (cedente/prestatore) il rifiuto della fattura elettronica, ha l’obbligo di indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, ossia esplicitando una delle ipotesi citate in precedenza.