L’Agenzia delle entrate con Risoluzione n 69/E del 22 ottobre risponde ad un interpello in merito alla corretta applicazione della disciplina IVA delle operazioni di cui all’art 74 comma 1 lett d) del DPR 633/72 ossia fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime IVA speciale monofase.
In particolare chiedendo uno specifico chiarimento al MEF risponde alla società istante che l’IVA riportata nelle fatture emesse dai gestori di telefonia per i servizi di telefonia mobile ricaricabile resi nei confronti di soggetti utilizzatori (ex art 4 del DM n 366/2000) può essere oggetto di detrazione
L’istante ha sottoscritto un contratto di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al regime IVA monofase (art 74 comma 1 lettera d) del DPR 633/72)
La società ha acquistato le carte prepagate per darle in uso ai propri dipendenti e non per successiva rivendita e per questo ha assunto la veste di utilizzatore finale.
Richiede con interpello la possibilità di detrarre l’IVA relativa ai servizi di telefonia mobile ricaricabile assoggettati al citato regime monofase alla luce del Decreto n 366 del 2000 art 4 comma 1.
L’istante ritiene che l’art 4 del Decreto consentendo di esporre separatamente in fattura l’imponibile e l’IVA nei confronti dei soggetti passivi d’imposta utilizzatori finali del servizio, legittimi anche la detrazione della stessa da parte del soggetto passivo che riceve la fattura.
Secondo l’istante eventuale limitazione al diritto alla detrazione rappresenterebbe una violazione del principio di neutralità.
L’agenzia delle entrate innanzitutto ricordando le caratteristiche del regime monofase di cui all’art 74 del DPR specifica che esso comporta che l’IVA sull’intero valore aggiunto realizzato a partire dalla fase iniziale di produzione e distribuzione dei beni e dei servizi fino alla fase di vendita al consumatore finale è dovuta dal primo operatore della catena economica al momento in cui si realizza la prima cessione.
Tutte le cessioni successive sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA in quanto l’imposta è già stata assolta dal primo cedente.
Lo stesso articolo prevede una deroga, nei vari passaggi della filiera, all’ordinario funzionamento dell’IVA basato sul meccanismo della rivalsa e detrazione senza però precludere il diritto alla detrazione dell’imposta pagata sui beni e servizi da parte dei distributori e rivenditori degli stessi.
La deroga alle regole ordinarie è giustificata dal meccanismo del regime monofase come spiega anche la sentenza n 489/2009 della Cassazione. Essa ha negato ai soggetti intermedi il diritto alla rettifica in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cliente proprio in considerazione della peculiarità del meccanismo caratterizzato dal fatto che le cessioni concluse nell’ambito del regime avvengano senza evidenza dell’IVA già assolta a monte.
L’art 4 in questione, nel dettare le regole di fatturazione per la vendita di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telecomunicazione effettuate nei confronti del pubblico, stabilisce che l’imposta non deve essere indicata nei documenti eventualmente rilasciati separatamente dal corrispettivo della prestazione salvo che per quelle effettuate dal titolare della concessione, autorizzazione, o licenza direttamente nei confronti di imprese esercenti arti e professioni utilizzatori del servizio ( in tal caso va emessa entro 90 giorni dalla richiesta)
Il riferimento alla esposizione separata è previsto nella ipotesi in cui i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazioni sono venduti dal primo cedente direttamente nei confronti dell’utilizzatore finale soggetto passivo d’imposta senza che siano attivati i vari passaggi della catena di distribuzione presupposti dal regime monofase e fondanti del meccanismo della deroga
Secondo l’agenzia le disposizioni dell’art 4 deve essere interpretata in modo restrittivo e l’esposizione in fattura dell’IVA è prevista soltanto laddove la fatturazione avviene nei confronti di un soggetto passivo utilizzatore finale.
Nel caso di specie perciò opera il meccanismo di rivalsa e detrazione anche se l’operazione rientra tra quelle dell’art 74 soggette a IVA monfase.