Nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 129 del 20 ottobre 2020, in vigore dal 21 ottobre e recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale" che ha disposto la proroga della sospensione dell’attività di riscossione.
Il decreto interviene sui termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione visto il protrarsi della situazione emergenziale prorogato fino al 31 gennaio 2021 con il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020.
Il decreto in questione modifica l’art. 68 del decreto Cura Italia, fissando al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività degli Agenti di riscossione, che era scaduto in data 15 ottobre.
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da:
- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
- accertamenti esecutivi degli enti locali.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021.
Viene introdotto inoltre l’art 4 bis che proroga di 12 mesi:
- il termine di cui all’art. 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 112/1999 riguardante la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo
- i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento.
La norma prevede espressamente che ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applichi quanto disposto dall’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 159/2015 che disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali.
Il comma 2 dell'art 12 recita testualmente “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”