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ESONERO CONTRIBUTIVO SUD: ISTRUZIONI AI DATORI DI LAVORO

4 minuti, Redazione , 11/01/2021

Esonero contributivo Sud: istruzioni ai datori di lavoro

Le istruzioni aggiornate per l'esonero contributivo al 30% per tutti i dipendenti delle aziende del Mezzogiorno. Misura, limiti, istruzioni Uniemens

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Pubblicata la circolare INPS 122 del 22.10.2020 con le indicazioni per utilizzare l'esonero contributivo di 3 mesi  (Agevolazione contributiva per l'occupazione in zone svantaggiate) introdotto dal Decreto agosto (Decontribuzione SUD)  per tutti i dipendenti delle aziende del mezzogiorno. Vediamo di seguito i punti principali.

BENEFICIARI

Sono destinatarie le aziende private, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con sede di lavoro situata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro, i, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Nel caso di Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse questi devono fare richiesta alla Struttura INPS competente che dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisce  il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

MISURA  LIMITI  E DURATA

  •  L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e non prevede un limite individuale di importo all’esonero
  •  spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della prestazione lavorativa.
  •  resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  • l’agevolazione è riconosciuta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020
  •  previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).

Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • - i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;

    - il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

    - il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;

    - il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo 33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);

    - il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

    il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità con differimento temporale del periodo di godimento 

    Il diritto alla fruizione dell’agevolazione,  è invece subordinato, al possesso del documento unico di regolarità contributiva,

NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO 

 Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 settembre 2020, il regime di aiuti di Stato e  il predetto aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 6959 final del 6 ottobre 2020.

In considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’Inps provvederà a registrare la misura, dopo la concessione, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

ESPOSIZIONE   UNIEMENS DATORI DI LAVORO PRIVATI

I datori di lavoro interessati, che intendono fruire dell’agevolazione, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”;

- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);

- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020."

AGGIORNAMENTO  11.1.2021: nel messaggio 72 del 11.1.2021 l'Inps ha precisato che :

  • per il lavoro in somministrazione rileva la sede dell'Agenzia e non dell'azienda utilizzatrice
  • per il lavoro marittimo si fa riferimento alle imbarcazioni iscritte nei registri delle Regioni ammesse
  • lo sgravio relativo alle tredicesime si effettua solo per i ratei del trimestre interessato. La restituzione di eventuali importi già conteggiati puo essere effettuata nel flusso Uniemens di Gennaio.

Vedi i dettagli del messaggio 72 2021 in "Esonero contributivo Sud come si applica.."  

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