I termini entro i quali può essere legittimamente esercitata l’attività di accertamento fiscale assumono una particolare rilevanza a garanzia dei diritti dei contribuenti, che non possono essere sottoposti indefinitamente a controllo. L’esercizio dei poteri di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria è quindi soggetto a precisi limiti temporali decadenziali.
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha visto l’emanazione di decreti che hanno spostato in avanti:
- i termini per procedere alla notifica degli atti da parte della amministrazione
- i termini per versare il dovuto a seguito del ricevimento di avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti “impo–esattivi” da parte dei contribuenti.
In considerazione degli effetti della crisi epidemiologica causata dal Covid19, si è ritenuto di attuare varie forme di sospensione e dilazione dei termini per i vari adempimenti fiscali, a favore della generalità dei contribuenti concretamente o potenzialmente colpiti.
L’ultimo provvedimento in tema di riscossione è il Decreto legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto”.
Attenzione va prestata al fatto che il DL n. 129/2020 NON è intervenuto sui termini di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).
Resta pertanto confermato il termine “ultimo” entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.
Tale termine è fissato nel 10 dicembre 2020 (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).
Per approfondimento sul decreto 129 si legga Riscossione ferma fino al 31 dicembre 2020
Ricordiamo inoltre che l’art 157, co. 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34 (convertito dalla L. 17.07.2020, n. 77), c.d. decreto rilancio, consente all’amministrazione finanziaria di notificare:
- gli avvisi di accertamento,
- di contestazione,
- di irrogazioni delle sanzioni,
- di recupero dei crediti di imposta,
- di liquidazione e di rettifica e liquidazione
relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’08.03.2020 e il 31.12.2020 entro un più ampio arco di tempo. E' stata prevista la emissione degli atti entro il 31.12.2020 e la notifica degli stessi tra il 1° gennaio e il 31.12.2021.
A questo spostamento in avanti del termine entro il quale il fisco può emettere e notificare gli atti si aggiungono gli effetti della proroga di 2 anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, di cui all’art. 67 co. 4 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito dalla L. 24.04.2020, n. 27 (“cura Italia”).
Per quanto previsto dall’art. 157 co. 2. dal termine iniziale del periodo di sospensione ossia l'08.03.2020, non si procede agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, fino al 31.12.2020:
a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis(liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36- ter(controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973;
b) comunicazioni di cui all’art. 54-bis(liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633/1972;
c) inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 (comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA);
d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;
e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari.
E' bene precisare che gli atti, le comunicazioni e gli inviti, ai sensi del comma 2-bis, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Per quanto riguarda la nozione di “atti emessi” sono state fornite precisazioni con la Circolare 20.08.2020, n. 25/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente di essersi adeguata al D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD) sulla formazione del documento informatico sottoscritto digitalmente e sulla protocollazione in uscita, sulla predisposizione della copia analogica con contrassegno elettronico (c.d. glifo) e sulla notifica degli atti tramite PEC.
Circa la nozione di “atti emessi”, l’Agenzia ha precisato che gli atti accertativi devono essere:
- prodotti in formato digitale;
- sottoscritti dal responsabile o da un suo delegato con firma digitale;
- registrati in uscita nel sistema di gestione documentale (registro di protocollo).
- In questo modo, la firma digitale assicura l’immodificabilità e l’integrità del documento informatico e l’attribuzione del protocollo.
Questo sistema, inoltre, attesta la provenienza del documento informatico dalla PA e gli attribuisce una data certa, opponibile a terzi.