L'allegato A delle specifiche tecniche (versione 1.6), approvate con il provvedimento n. 99922 del 28 febbraio 2020, è stato aggiornato successivamente dal provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020. Il loro utilizzo è previsto su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2020 ed obbligatoriamente dal 1° gennaio 2021.
Per garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche (l'ultimo aggiornamento è del 1° ottobre, versione 1.6.1), la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) e il recapito delle fatture elettroniche sono comunque consentiti fino al 31 dicembre 2020 anche secondo le specifiche tecniche (versione 1.5) approvate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.
Fin qui, niente di nuovo. Ma come vanno gestite le fatture di fine anno, ossia le fatture elettroniche emesse a dicembre 2020 ma trasmesse nei primi giorni del 2021? Con la FAQ n. 149 del 15 ottobre 2020 l'Agenzia delle entrate affronta l'argomento, per consentire agli operatori (soggetti passivi IVA e software house) di arrivare preparati alla fine del 2020.
Fatturazione delle operazioni di fine anno
Come noto le fatture elettroniche (immediate o differite) possono riportare nel campo "Data" del tracciato xml un valore (ed esempio il 31.12.2020) ma esser trasmesse nei primi giorni del mese seguente. Nello specifico:
- le fatture immediate possono essere trasmesse entro 12 giorni dall'effettuazione operazione (articolo 21, comma 4, primo periodo, DPR 633/1972)
- le fatture differite entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, lettera a), DPR 633/1972)
Con la faq 149 del 15 ottobre 2020 l'Agenzia delle entrate analizza come emettere la fattura elettronica per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, in considerazione del raccordo tra vecchie e nuove specifiche tecniche (attualmente siamo alla versione 1.6.1).
Le conclusioni sotto riportate valgono sia ai fini della fatturazione elettronica che della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd esterometro).
"Domanda
Se trasmetto a SdI, dopo il 31 dicembre 2020, una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con il tracciato vecchio e inserisco nel campo data del documento una data antecedente il 1°gennaio 2021 il file viene scartato?
Risposta
No, il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato."
Le indicazioni fornite dalle Entrate sono chiare, quel che pilota i controlli automatici dello SdI è il campo "Data". Se nel file xml è presente una data riferita all'annualità 2020, è consentito indifferentemente l'utilizzo delle vecchie o delle nuove specifiche tecniche, mentre sarà obbligatorio utilizzare solo le nuove specifiche per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 con l'annualità 2021 esposta come data del documento.