HOME

/

FISCO

/

AGEVOLAZIONI COVID-19

/

MUTUO PRIMA CASA: SPETTA LA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI SE IL COVID BLOCCA L'ACCORPAMENTO

Mutuo prima casa: spetta la detrazione degli interessi se il covid blocca l'accorpamento

Spetta la detrazione degli interessi passivi se il covid blocca l'accorpamento di due immobili uno dei quali è già prima casa e l'altro acquistato con mutuo passivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risposta a interpello n 485 del 19 ottobre l’agenzia risponde in merito alla proroga del diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo per acquisto di immobile da accorpare alla abitazione principale.

L’istante riferisce di aver acquistato un immobile adiacente ad altra sua proprietà che è abitazione principale, da accorpare stipulando un mutuo ipotecario.

L'istante fa presente di essere a conoscenza che la detrazione degli interessi passivi sul mutuo spetta solo dopo aver realizzato l’accorpamento risultante con variazioni catastali relative alle due unità immobiliari che diano con la fusione una unica unità e a condizione che l’immobile sia adibito, entro un anno dall’acquisto, ad abitazione principale.

Ella riferisce che a causa del covid i lavori di accorpamento hanno subito ritardi tali da non poterlo effettuare entro l’anno dall’acquisto.

Ritiene di poter fruire della agevolazione sulla detrazione degli interessi passivi prima casa grazie alla proroga concessa dal Decreto Liquidità ma chiede alla agenzia di "indicare, nei tempi e modi prescritti, il proprio parere riguardo la soluzione interpretativa ritenuta corretta rispetto al caso concreto sopra prospettato"

La soluzione interpretativa che l'istante suggerisce prevede che la proroga sia estendibile al proprio caso particolare e "...che il diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo destinato all'acquisto dell'unità immobiliare da accorpare all'abitazione principale non venga perso a patto che l'accorpamento sia ultimato entro il 31/12/2020" e intende fruire della detrazione degli interessi passivi dalla data ufficiale dell’accorpamento tenendo conto dei termini previsti per la sospensione e di quanto chiarito con la Circolare 9/E 2020.

L’agenzia riepilogando la norma che garantisce il diritto alla detrazione degli interessi passivi su mutuo per l’abitazione principale sottolinea che l’istante ha acquistato l’immobile a luglio 2019, e avrebbe dovuto adibirlo a dimora abituale entro il luglio 2020 oppure entro due anni dall’acquisto qualora lo stesso fosse stato oggetto di lavori di ristrutturazione.

Dai dati in possesso della agenzia pare che l’istante non abbia effettuato ristrutturazioni ma solo un accorpamento, risultato impossibile a causa del covid.

Si configura dice l’agenzia una causa di forza maggiore rappresentata dalla emergenza epidemiologica che non esclude in linea di principio la spettanza della detrazione.

La causa di forza maggiore è idonea a impedire la decadenza dell’agevolazione se accaduta in pendenza del termine entro cui stabilire la dimora abituale nell’immobile (Risoluzione n 35/E 2002)

Secondo l’agenzia tenuto conto che la causa di forza maggiore si è verificata in pendenza del termine entro cui stabilire la residenza nell'immobile, l'istante potrà fruire di una proroga del termine per un tempo corrispondente alla durata della causa di forza maggiore (dal 23 febbraio al 2 giugno 2020) che ha impedito o rallentato le attività propedeutiche alla destinazione dell'immobile a dimora abituale a condizione che sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla norma e, in particolare, che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo

Ti potrebbero interessare:

Allegato

Risposta a interpello del 19.10.2020 n. 485

Tag: ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

LA RUBRICA DEL LAVORO · 09/07/2024 Aiuti a giovani imprenditori e professionisti in Nord e Centro Italia

Le misure del DL Coesione per nuove attività imprenditoriali e professionali nelle regioni del Centro e del Nord Italia: contributi a fondo perduto e tutoraggio per under 35

Aiuti a giovani imprenditori e professionisti in Nord e Centro Italia

Le misure del DL Coesione per nuove attività imprenditoriali e professionali nelle regioni del Centro e del Nord Italia: contributi a fondo perduto e tutoraggio per under 35

Bonus chef: via alla cessione sulla Piattaforma ADE

Credito d'imposta fino a 6.000 euro cuochi professionisti per acquisto di beni durevoli e corsi aggiornamento: codice tributo "7053"

Carrello tricolore: spesa scontata fino al 31.12, salvo proroghe

Carrello tricolore: dove fare la spesa conveniente dal 1 ottobre al 31 dicembre, ecco l'elenco dei negozi. In scadenza la misura agevolativa, salvo proroghe

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.