Con Circolare n 27/E del 19 ottobre l'Agenzia delle Entrate risponde a vari quesiti di contribuenti in merito al versamento dell'acconto IRAP 2020 e in particolare risponde a chi ha chiesto come comportarsi:
- Per il calcolo del saldo 2020
- E come comportarsi qualora il saldo 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuto" per il 2020, se sia possibile utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso o azzerare la differenza.
Con riferimento al calcolo IRAP l’agenzia specifica che l’art 24 del decreto rilancio ha previsto, per le imprese o lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a 250 milioni di euro l’esclusione del versamento:
• del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019 (fermo restando i versamenti degli acconti)
• della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
La circolare precisa che l’esclusione opera a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico o se inferiore con il metodo previsionale.
Ricordiamo che in generale il calcolo dell’acconto IRAP è effettuato:
- sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute risultanti dalla dichiarazione dei redditi (metodo storico)
- sulla base di previsioni degli stessi valori se si ipotizza che siano inferiori
Si utilizza il metodo previsionale quando appunto si ritiene che il risultato dell’anno sia inferiore a quello dell’anno precedente. Si presume allora l’importo della rata di acconto in base a valori ipotetici di reddito, detrazioni, ritenute e crediti di imposta.
Dalla Circolare si apprende che il contribuente che applichi il metodo storico combinando la regola generale di calcolo con le previsioni del decreto dovrà versare:
- il secondo acconto 2020 pari al 60% dell’imposta dovuta per il 2019 (50% per i soggetti ISA)
- e l’eventuale saldo dovuto per il 2020 da determinarsi al netto del primo acconto figurativo (cioè il 40% non dovuto grazie alla agevolazione anti covid e 50% per i soggetti ISA)
Il contribuente che applichi invece il metodo previsionale dovrà versare:
- il secondo acconto 2020 pari al 60% dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo di imposta 2020
- e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto figurativo (40% e 50% per i soggetti ISA) e del secondo acconto corrisposto
In entrambe le ipotesi il primo acconto figurativo NON può mai eccedere il 40% (o il 50%) dell'importo complessivo dovuto a titolo di IRAP per il periodo di imposta 2020 calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico sempreche quest'ultimo non sia superiore a a quanto dovuto effettivamente da corrispondere.
A titolo di esempio si riporta una tabella contenuta nella stessa Circolare n 27/E:
Ipotizzando che l'IRAP dovuta per il 2019 fosse di 1000 euro avremmo:
CONTRIBUENTI CHE NON APPLICANO GLI ISA
CASI | METODO | I ACCONTO FIGURATIVO | II ACCONTO VERSATO | IRAP 2020 | I ACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE | II ACCONTO DA SOTTRARRE | SALDO |
1 | STORICO | 400 | 600 | 800 | 320 | 600 | (120) |
2 | PREVISIONALE (IRAP prevista 800 euro) | 320 | 480 | 800 | 320 | 480 | 0 |
CONTRIBUENTE CHE APPLICA GLI ISA
CASI | METODO | I ACCONTO FIGURATIVO | II ACCONTO VERSATO | IRAP 2020 | I ACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE | II ACCONTO DA SOTTRARRE | SALDO |
1 | STORICO | 500 | 500 | 800 | 400 | 500 | (100) |
2 | PREVISIONALE (IRAP prevista 800 euro) | 400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 0 |