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CODICE TRIBUTO "5478" PER VERSAMENTO DELLO 0,50% DELLE SCOMMESSE SPORTIVE

Codice tributo "5478" per versamento dello 0,50% delle scommesse sportive

Fondo per lo sport finanziato con lo 0,50% di tutte le scommese sportive, utili come ristoro dei problemi economici causati dal covid per il sistema sportivo nazionale.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 67/E del 20 ottobre viene istituito:

il codice tributo “5478” denominato “Riscossione entrate derivanti dal versamento dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse sportive, anche virtuali, per il sostegno al sistema sportivo - articolo 217, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020

Tale codice occorre per il versamento tramite modello F24 accise delle somme dovute di cui all’art 217 comma 2 del Decreto Rilancio.

L’articolo 217, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”.

Il successivo comma 2 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, venga versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

Le somme raccolte sono da assegnare al settore sportivo per fronteggiare la crisi economica a causa dell'emergenza sanitaria da covid 19. 

Con nota prot. n. 306434 dell’8 settembre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per consentire il versamento, mediante il modello “F24 Accise”, delle suddette somme.

In fase di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nel campo “ente”, la lettera “M”;
  • nel campo “provincia”, nessun valore;
  • nel campo “codice identificativo”, il codice concessione (Tipo controllo 3 – ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
  • nel campo “rateazione”, nessun valore;
  • nel campo “mese”, nessun valore;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato“AAAA”;
  • nel campo “codice ufficio”, nessun valore;
  • nel campo “codice atto”, nessun valore.

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 20.10.2020 n. 67

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