Il Decreto 111 /2020 sul riavvio delle attivita scolastiche aveva previsto un congedo parentale o la possibilità di smart working , concesso ai genitori lavoratori dipendenti per i periodi di eventuale quarantena dei figli (fino a 14 anni) a seguito di contagio da COVID 19 verificatosi a scuola. Per il congedo è previsto l'indennizzo pari al 50% della retribuzione e non sono previsti limiti temporali per l'utilizzo se non quello della corrispondenza con i periodi di isolamento prescritti dalla ASL .
Va precisato che l'opportunita è garantita a uno solo dei due genitori, alternativamente, e sempre che l'altro non sia disoccupato, già in smart working o in cassa integrazione a zero ore) . (Leggi tutti i dettagli in "Quarantena scolastica : le istruzioni INPS")
Nel corso della conversione in legge l'articolo è stato recepito e ampliato prevedendo che lo stesso diritto all'indennità retributiva per il congedo sia riconosciuto anche se il contagio avviene nel corso di attività extracurricolari del bambino: palestre e piscine,in primo luogo ma anche lezioni di lingue straniere o strumenti musicali ..
Fatta salva la difficolta di indicare con precisione il momento in cui i contagio sia avvenuto , è stato evidenziato che dalla formulazione dell'articolo risulta poco chiaro se il congedo dia effettivamente diritto all'indennità anche nel caso di contagio extrascolastico. Potrebbe facilmente trattarsi di un errore formale di trascrizione dei riferimenti legislativi ma, come nota il Sole 24 ore, la relativa copertura finanziaria non è stata modificata e questo fa sorgere un dubbio legittimo: se aumenta la casistica di assenze e di indennità da erogare dovrebbero necessariamente aumentare i fondi disponibili.
Tra l'altro qualcuno ha anche fatto notare la disparità di trattamento tra chi puo lavorare da casa e quindi continuare a ricevere la retribuzione piena e chi invece svolge attività che non possono essere realizzate in modalità agile e deve forzatamente optare per il congedo, a stipendio dimezzato. Vero è che nel primo caso il genitore svolge contemporaneamente due attivita, e nel secondo no, ma è vero anche che si tratta di una situazione di necessità , non scelta dal lavoratore , come successo con la chiusura delle scuole.
A questo proposito le perplessità sull'effettiva erogazione dell'indennità trovano riscontro nel fatto che lo smart working nel caso di congedo COVID per la chiusura delle attività scolastiche (previsto dal Decreto Cura Italia di marzo 2020) era stato dall'Inps indicato come alternativo nel senso che un genitore in smart working non poteva essere considerato in grado di accudire i figli per cui l'altro genitore aveva pieno diritto a richiedere il congedo o il bonus baby sitter. In questo caso invece il lavoro da casa è di fatto equiparato ad una assenza dal lavoro. (Qui i dettagli sul congedo COVID per la chiusura della scuola "COVID 19 Congedi permessi 104 e bonus baby sitter"
Per tutti questi aspetti risultano necessari dunque i probabili chiarimenti dell'NPS. In merito, prima della pubblicazione della conversione in legge come detto l'istituto aveva già emanato la circolare operativa, ma ora va senz'altro chiarita con piu precisione l'applicazione pratica della norma dopo le novità .