La conversione in legge del Decreto Agosto (DL 104/2020) porta in sé alcune modifiche alla norma del superbonus del 110% introdotta dall’art. 119 del DL 34/2020. In particolare si ravvisa l’introduzione due commi che portano lo stesso numero, 1bis, ma che in realtà chiariscono due aspetti diversi dell’agevolazione.
Il DL 104/2020 ha messo mano alla norma del superbonus introducendo alcuni commi all’art. 119 ma sotto certi aspetti, facendo un po' di confusione.
Si è già parlato delle norme relative agli interventi del sismabonus potenziato, che vedono, con la conversione in legge del Decreto Agosto, la possibilità di aumentare i limiti massimi di spesa sostenibile del 50% per tutti gli interventi che verranno avviati prima del 31 dicembre 2020, fatta esclusione di quegli interventi relativi alle unità produttive.
L’aspetto, che ci preme sottolineare in tale sede, è che l’art. 51 e l’art. 57bis della conversione in legge del DL 104/2020 introducono due commi 1bis nel corpo dell’art. 119 sul superbonus.
L’art. 51, co. 3quater, afferma che all’articolo 119 …, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
Mentre l’art. 57bis afferma che all’articolo 119 …, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
E’ indubbio che possa trattarsi di una svista, ma questo sta facendo tardare la stesura definitiva nella versione ultima, dell’art. 119.
Ad ogni buon conto, contemporaneamente si tratterebbe di due modifiche rilevanti in materia di superbonus che si spera trovino la loro giusta collocazione (basterebbe una comunicazione di “errata corrige” pubblicata in Gazzetta Ufficiale e la modifica di una delle due disposizioni da 1bis a 1ter).
Volendo commentare le due nuove norme ci possiamo esprimere come segue.
Il primo comma 1bis apre la strada al fatto che gli interventi trainanti e trainati del superbonus energetico possano essere effettuati anche nel caso in cui l’unità immobiliare abbia un accesso autonomo dall’esterno non necessariamente di proprietà esclusiva. Ciò risolve gli innumerevoli problemi interpretativi sorti nel caso, ad esempio, di unità immobiliari alle quali si accede da strade in proprietà con altri soggetti o dai classici vialetti condominiali. Questi casi, infatti, prima di tale modifica all’art. 119, pareva non potessero rientrare nella maggiore detrazione a meno di modifiche per rendere autonomi gli accessi alle singole unità.
Il secondo comma 1bis, invece, introduce ex novo un limite nel caso di effettuazione di interventi trainanti e trainati su immobili che sorgono su territori colpiti da eventi sismici. In questi casi, fermo rimanendo il diritto al contributo per la ricostruzione, la detrazione spetta al netto del contributo stesso.
In attesa dei chiarimenti del caso si potrebbe ipotizzare un esempio come quello che segue.
- Spesa per interventi trainanti pari a 40.000 euro.
- A titolo esemplificativo contributo per la ricostruzione è pari ad euro 10.000.
A questo punto è possibile seguire due strade di calcolo che portano ad ammontari diversi di detrazione.
- Calcolo della differenza fra a spesa sostenuta ed il contributo per la ricostruzione (40.000 – 10.000 = 30.000), conseguentemente si procede con il calcolo dell’agevolazione (30.000 x 110% = 33.000), oppure
- Calcolo della detrazione spettante effettuato sulla spesa effettiva (40.000 x 110% = 44.000), da cui dedurre il contributo per la ricostruzione (44.000 – 10.000 = 34.000)
Volendo interpretare letteralmente la norma parrebbe che la prima ipotesi sia quella più corretta.
Partendo infatti dall’espressione del “nuovo” comma 1bis… Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, parrebbe che l’ordine delle fasi di calcolo sia:
- ammontare della spesa (40.000 euro)
- deduzione del contributo per la ricostruzione - l’incentivo di cui al comma 1 spetta per l’importo eccedente il contributo...- (40.000 – 10.000)
- calcolo del beneficio spettante (30.000 x 110% = 33.000).
Si auspicano quindi, in merito, i doverosi chiarimenti circa la duplicazione del comma 1bis e la modalità di calcolo della maggiore detrazione da superbonus.