Il 18 ottobre, con il comunicato stampa n. 67, il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato, in esame definitivo, lo schema di decreto legislativo A.G. 175 che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 20 del 2019 con la quale, il Governo è stato infatti delegato ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019.
Tra le novità per i professionisti, in materia di albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure, le modifiche apportate riguardano gli obblighi di formazione che devono essere assolti dai soggetti che intendono iscriversi all’albo, in particolare l’obbligo di partecipazione a corsi di perfezionamento nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), del d.m. 202/2014. Il citato d.m. dispone che tali corsi debbano avere una durata di 200 ore, mentre lo schema di decreto approvato specifica che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro è sufficiente una durata di 40 ore.
Per il primo popolamento dell’albo è inoltre previsto che:
- i soggetti che intendono iscriversi quali curatori, commissari o liquidatori, oltre a rientrare nelle categorie di cui all’art. 358, comma 1 (avvocati, commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro iscritti ai rispettivi albi ovvero studi professionali associati o società tra professionisti dei medesimi settori; soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale), devono documentare di essere stati nominati in uno dei ruoli citati in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, anziché in quattro procedure, come inizialmente stabilito dal d.lgs. 14/2019;
- coloro che intendono invece iscriversi all’albo ai soli fini della nomina come componenti dell’OCRI (organismo di composizione delle crisi di impresa) devono essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 352 (Iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati che abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di oncordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati). Con la modifica apportata al comma 1, lettera b), dell’articolo 357 si precisa che la sospensione o la cancellazione dall’albo, che, al pari delle altre modalità di funzionamento, saranno disciplinate da un decreto del Ministro della giustizia, possono essere volontarie ovvero disposte dal Ministro della giustizia. In quest’ultimo caso, la sospensione o la cancellazione possono essere disposte anche per il mancato versamento del contributo da versare per l'iscrizione all’albo e per il suo mantenimento, previsto al comma 2.
Il testo, come precisato nel comunicato, chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice, intervenendo tra l’altro, al fine di:
- chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza. In particolare chiarisce la funzione degli indici di crisi e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa all’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata ma “a decorrere dall’esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente.
- riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;
- chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
- ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore. Oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo chiarisce:
- che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile;
- che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesie che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo;
- che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale
- rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.