L’Agenzia delle entrate con due provvedimenti del 16 ottobre 2020 che qui alleghiamo (il n. 329676/2020 e il n. 329652/2020) ha stabilito che dal periodo d’imposta 2020, i dati da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della Dichiarazione precompilata 2021, relativi a:
- spese sanitarie e veterinarie,
- mutui agrari e fondiari
- e agli altri oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir,
riguardano esclusivamente i pagamenti effettuati con:
- assegno bancario o postale
- o altri sistemi tracciabili come le carte di credito.
Pertanto, dall’anno d’imposta 2020:
- i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria,
(ad eccezione delle spese sanitarie sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché delle spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale, per le quali l’articolo 1, comma 680, della citata legge n. 160 del 2019 dispone che non si applichi la regola della tracciabilità degli oneri), - nonchè i dati relativi agli oneri per cui spetta la detrazione del 19% ai fini Irpef (interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, assicurazioni sulla vita, contributi previdenziali ed assistenziali, ecc.),
sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (con le modalità di cui all’articolo 1, comma 679, della citata legge n. 160 del 2019).