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PENSIONE ANZIANITÀ INPGI CUMULABILE CON IL REDDITO, PER LA CASSAZIONE

2 minuti, Redazione , 19/10/2020

Pensione anzianità INPGI cumulabile con il reddito, per la Cassazione

La Cassazione afferma che la cumulabilità tra pensione di anzianità e reddito dei giornalisti iscritti all'INPGI, deve essere totale e non parziale . Ordinanza 21470 2020

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Secondo la Cassazione la cumulabilita della pensione di anzianità con i redditi da lavoro deve essere totale anche per i giornalisti in quanto l'Inpgi è ente previdenziale che sostitutivo dell assicurazione generale obbligatoria e deve quindi applicare le stesse disposizioni che prevedono la cumulabilità totale.  L'articolo 15 del regolamento dell’istituto di previdenza dei giornalisti  in base al quale invece la pensione di anzianità può essere cumulata con redditi da lavoro fino a 20mila euro, mentre la parte eccedente è incumulabile fino al 50% della pensione, al netto della quota cumulabile,  andrebbe quindi modificato secondo i giudici. 

Ma l'istituto ha già affermato il proprio disaccordo rivendicando l'autonomia prevista dal comma 7  dell' articolo 44 della legge 289/2002 che afferma il   potere autonomo degli enti previdenziali privati di "adeguare le norme alle esigenze interne e in particolare di bilancio" , tra l'altro  riconosciuto da altre pronunce della Cassazione.

L'ordinanza 21470/2020 riguarda il ricorso di un iscritto che  chiedeva il versamento di oltre 230 mila euro ,  contestando l'applicazione dell’articolo 15 del Regolamento dell’Inpgi, i. La corte territoriale aveva accolto la sua richiesta.

I giudici di Cassazione respingono il ricorso dell'inpgi ricordando i precedenti giurisprudenziali in materia, in particolare la  sentenza 19573/2019 «che ha superato il diverso orientamento di Cassazione 8067/2016 e 12671/2016» e  ha  ritenuto pacifico che l’articolo 44 della legge 289/2002, nel consentire il cumulo totale tra reddito e pensione di anzianità, va applicato in maniera identica per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive della stessa, anche ove gestite da enti privatizzati».

L’Inpgi con una comunicazione sul proprio sito istituzionale ribadisca invece la propria posizione e sottolinea che il precedente richiamato dalla superma corte è l'unico

 orientato in tal senso in uno scenario complessivo nel quale la stessa Sezione Lavoro  dando applicazione ai consolidati principi di diritto richiamati anche dalle Sezioni Unite aveva confermato in ben 5 sentenze  l’efficacia e la legittimità delle norme in materia di cumulo tra pensione e reddito previste dal Regolamento dell’Istituto. Afferma quindi che " l’Ordinanza della Cassazione in commento (n. 21470/20) spiega i suoi effetti limitatamente al caso concreto e quindi dalla stessa non deriva e non può derivarne alcun generalizzato effetto abrogativo o disapplicativo della relativa norma Regolamentare interna (art. 15), che continua quindi a trovare piena applicazione.

Allegato

Cassazione 21470-2020 pensioni INPGI

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