Con il nuovo messaggio 3674,"in considerazione del susseguirsi delle disposizioni che hanno riguardato, modificandoli, i termini decadenziali" per le domande di cassa integrazione l'inps cerca di fare il punto e le riepiloga in un apposito allegato ,(allegato in fondo all'articolo) interpretando però in maniera restrittiva l'indicazione giunta con il decreto 125 sulla proroga per le domande in scadenza il 31 agosto e il 30 settembre.
1. L'istituto ricorda che all’articolo 3 "si prorogano al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020, rispettivamente dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del decreto–legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126"
Quindi le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, riferite alle richiamate disposizioni inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020. Nello schema dell'INPS sono comunque prese in considerazione le domande e i modelli SR 41-43, relative a periodi fruiti entro il mese di luglio 2020, mentre per quelli a partire da agosto il termine resterebbe fermo al 30 settembre.
Informa inoltre che sono in corso di invio tramite PEC le autorizzazioni inerenti ai provvedimenti di CIG in deroga. Il termine per la trasmissione t dei dati necessari al pagamento,come illustrati nell’allegato la notifica coincide con quella di invio della PEC.
2. Sull'ulteriore periodo di 9 settimane di cassa integrazione istitutito dal Decreto Agosto ( le modalità sono state illustrate con il messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020) riguardante periodi dal 14 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 l'INPS precisa che la trasmissione è già possibile anche nel caso non sia stata rilasciata l’autorizzazione alle prime nove settimane da parte dell’Istituto.
Il rispetto del fatto che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande.
Si ricorda che a regime per tutte le domande vale il termine di invio entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.