Con Risoluzione n 65 dell’11 ottobre l’agenzia delle entrate informa che è possibile presentare una istanza in autotutela da parte di quei contribuenti che abbiano presentato richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art 25 del Decreto Rilancio e si trovino in una delle seguenti situazioni:
- l’istanza di contributo è stata presentata a ridosso della scadenza dei 60 giorni e il sistema automatizzato della agenzia ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza vedendosi preclusa la possibilità di trasmettere una istanza corretta sostitutiva in quanto il sistema l'ha rigettata per decorrenza termini
- istanza accolte e già pagate, ma che a seguito di errori commessi dagli utenti e scoperti solo successivamente alla erogazione del contributo, hanno ricevuto un contributo inferiore a quello spettante
Con la risoluzione in oggetto si precisa che i richiedenti possano provvedere a richiedere:
- una revisione in autotutela dell’esito di rigetto
- una revisione in autotutela della entità del contributo
Il modello va trasmesso tramite PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in base al domicilio fiscale del richiedente con sua firma digitale o dell'intermediario che ha presentato l'istanza per il contributo cno l'aggiunta in questo secondo caso di copia del documento inoltrato via PEC, del richiedente.
Se invece il richiedente non disponga di firma digitale potrà procedere con firma autografa accompagnata da copia del proprio documento di identità.
Secondo una nota riportata nella risoluzione in oggetto, l’agenzia ha accettato istanze sostitutive di istanze inviate entro il 13 agosto 2020 (24 agosto per le istanze presentate dagli eredi) fino al quinto giorno lavorativo successivo ai predetti termini.
L’stanza va accompagnata da una nota esplicativa dei motivi dell’errore, indicati in modo puntuale e chiaro, ovvero esplicativa della impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di istanza per cui il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
La risoluzione riporta un utile esempio esplicativo:
una istanza inviata in data 13 agosto per la quale si sia ottenuta una prima ricevuta di carico, e oltre il 20 agosto, una seconda ricevuta di scarto per IBAN non intestato al richiedente ha precluso la possibilità di provvedere a correggere l’errore poiché i termini erano scaduti.
Esito delle istanze di autotutela.
L’agenzia delle entrate provvederà ad esaminare tutte le istanza pervenute e si pronuncerà come segue:
- se dall’esame dell’istanza dovesse emergere l’irregolarità della stessa l’ufficio potrà provvedere ad effettuare attività istruttorie per accertare eventuale tentativo di truffa con le conseguenze relative
- se dall’esame venisse confermato l’esito comunicato per le istanze iniziali pervenute tra il 15 giugno e il 13 agosto si comunicherà esito motivato di diniego di annullamento o revisione con le indicazioni per eventuale impugnazione in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela
- se dall’esame risultasse correttezza della stessa l’agenzia provvederà ai sensi del comma 11 dell’art 25 ad integrare il pagamento per quanto ancora spettante.