Come specificato da notizia pubblicata sul sito del Ministero della Cultura dal 16 al 26 aprile 2021 sarà operativo il Portale dei Procedimenti, al fine di consentire l’invio della domanda di iscrizione o di apposita dichiarazione di conferma dei requisiti previsti per accedere al 2 per mille per le associazioni culturali (art. 1, comma 1, del DPCM del 16 aprile 2021)
Requisiti di ammissione al 2 per mille per associazioni culturali
Ai sensi dell’art.1 del DPCM del 16 aprile 2021 si considerano soggetti aventi diritto alla corresponsione delle somme di cui all’articolo 97-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 ossia le somme derivanti dal 2 per mille, le associazioni senza scopo di lucro di cui al libro I del codice civile che:
a) abbiano, secondo il rispettivo atto costitutivo o statuto, la finalità di svolgere e/o promuovere attività culturali;
b) risultino esistenti da almeno 5 anni al momento della presentazione della domanda
Modalità di iscrizione al 2 per mille per associazioni culturali
La procedura di iscrizione è accessibile esclusivamente in via telematica al seguente indirizzo https://www.beniculturali.it/.
Le associazioni che si iscrivono per la prima volta presentano domanda di iscrizione cui deve essere allegata, a pena di esclusione dall’elenco:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli previsti dalla norma
- copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante;
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
- una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio.
Le associazioni già incluse nell’elenco redatto ai sensi del DPCM 21 marzo 2016, confermano, a pena di decadenza dal medesimo elenco, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, del DPCM 16 aprile 2021, cui deve essere allegata:
- una relazione sintetica descrittiva dell’attività di promozione di attività culturali svolta nell'ultimo quinquennio;
- copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante;
- e, in caso di intervenute modifiche rispetto ai dati comunicati ai fini dell’iscrizione nell’elenco, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente.
SCARICA QUI LA GUIDA UTENTE PER LA DOMANDA
Attenzione va prestata al fatto che le associazioni già presenti nell’elenco redatto ai sensi del D.P.C.M. 21 marzo 2016 che non confermano la sussistenza dei requisiti sono cancellate dal predetto elenco con decreto del Direttore generale Bilancio del Ministero della cultura
Ricordiamo che nel Decreto Agosto (DL 104/2020) convertito in Legge 126 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020 , in vigore da oggi 14 ottobre, è stato previsto con l’articolo 97 bis che, per l’anno 2021 con riferimento al periodo di imposta precedente, i contribuenti possono decidere di destinare una quota del 2 per mille dalla propria IRPEF in favore di una associazione culturale che sia iscritta in elenco istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri.
La scelta della opzione può essere esercitata in due modi:
- per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi
- per i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione con la compilazione di una scheda apposita approvata dalla Agenzia delle Entrate e allegata ai modelli di dichiarazione
Per l’anno 2021 è prevista la corresponsione massima di 12 milioni di euro
Una misura analoga era già stata introdotta con riferimento all’esercizio finanziario 2016 dall’art 1 comma 985 della Legge 208/2015
In proposito si legga lo speciale: 2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali: le regole
La definizione delle regole di questa misura, stando a quanto riporta il dossier del decreto è demandato a decreto successivo del Presidente del CoNsiglio, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del decreto e contenente:
- la definizione dei requisiti delle associazioni cui devolvere
- i criteri di iscrizione o cancellazione delle stesse dall’elenco di cui al DPCM 21 marzo 2016
- le cause di revoca o decadenza
- l’individuazione dei criteri e delle modalità di riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti
- ulteriori disposizioni applicativa
E' bene precisare che a differenza della precedente misura analoga del 2016, l'art 97 bis non prevede la possibilità di impegnare le somme non utilizzate nell'esercizio di riferimento in quello successivo.