L’articolo 12 del Decreto IVA trova applicazione anche nel riaddebito di prestazioni di servizi in ambito comunitario
Le cessioni intracomunitarie di beni, nel rispetto di determinate condizioni, possono essere fatturate come non imponibili IVA, ai sensi dell’articolo 41 DL 331/1993. Le prestazioni di servizi generiche tra soggetti passivi UE, invece, vanno fatturate come operazioni fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter DPR 633/1972 (con obbligo di riportare la dicitura inversione contabile).
Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie può capitare che il cedente italiano debba addebitare alla controparte comunitaria, oltre al corrispettivo determinato per la merce, anche delle spese aggiuntive: si pensi, ad esempio, al riaddebito delle spese di trasporto al cliente finale, a volte riaddebitate direttamente nella fattura di vendita e in altre ipotesi riaddebitate in un momento successivo, emettendo una seconda fattura relativa a tali spese.
Trattamento ai fini IVA
Le disposizioni nazionali in ambito di scambi intra-UE sono dettate dal DL 331/1993. In particolare, l’articolo 56 prevede che “Per quanto non è diversamente disposto nel presente titolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”
L’articolo 12 del DPR 633/1972 dispone che le spese accessorie quali il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori “e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese” non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
In altri termini ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le prestazioni di servizi accessorie ad una cessione di beni seguono il medesimo trattamento dell’operazione principale. Pertanto, se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, anche i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile (articolo 12, comma 2). Allo stesso modo, se le prestazioni di servizi (ad esempio, le spese di trasporto e imballaggio delle merci) sono accessorie alla vendita del bene effettuata nei confronti di un cliente comunitario, anche tali spese andranno fatturate come non imponibili ai sensi dell’articolo 41 DL 331/1993; occorre in sintesi un nesso di dipendenza funzionale dell’operazione accessoria da quella principale.
Le suddette conclusioni valgono sia nel caso in cui il trasporto sia curato direttamente dal cedente che da terzi per suo conto; in quest’ultimo caso, ossia spedizione in UE eseguita da un corriere incaricato dal fornitore italiano (IT) con riaddebito delle spese di trasporto da IT al cliente finale UE, anche le somme riaddebitate possono beneficiare della non imponibilità IVA dettata dall’articolo 41 del DL 331/1993, a prescindere che tale importo sia incluso nella fattura di vendita o riaddebitato con fattura separata. L’importo totale fatturato (valore del bene + riaddebito della prestazione di servizio) andrà riepilogato nel modello INTRA delle cessioni.
Si segnala infine che il riaddebito delle sole spese di trasporto - non accessorie ad alcuna operazione di compravendita - richiede l’emissione di una fattura fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972, con l’applicazione della marca da bollo da 2 euro (se di importo superiore a 77,47 euro) e la compilazione del modello INTRA dei servizi resi.