Con Decreto Direttoriale prot. 187 del Ministero delle infrastrutture del 21.10.2020, pubblicato nella G.U. del 29 ottobre 2020, n. 270 (modificato con successivo Decreto n 189) sono state disciplinate:
- le fasi procedimentali con le modalità di presentazione delle domande
- le modalità di rendicontazione delle spese
relative alle risorse stanziate per le imprese di autotrasporto al fine di consentire un ricambio del parco veicoli le cui modalità di erogazione sono state disciplinate con il Decreto 14 agosto 2020 pubblicato sulla GU n. 236 del 23 settembre 2020
Il DL n 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n 157/2019 ha previsto all’art 53 il rilancio degli investimenti per il parco veicolare delle imprese di autotrasporto.
La procedura per ottenere l’agevolazione viene interamente seguita dalla società R.A.M. S.p.a. che si occupa tanto della ricezione delle istanze quanto della fase istruttoria.
Occorre specificare che sono previsti due periodi di richiesta di incentivi:
- il primo relativo all’annualità 2020. La presentazione domande può avvenire dalle ore 10:00 dell’11 novembre 2020 alle ore 8:00 del 30 novembre 2020.
- il secondo relativo all’annualità 2021 con presentazione delle domande dalle ore 10:00 del 1° giugno 2021 alle ore 8:00 del 21 giugno 2021
è bene precisare che ogni impesa ha diritto di presentare una sola domanda
La domanda deve essere inviata con PEC dell’impresa pena d’inammissibilità, al seguente indirizzo [email protected]
e deve contenere la seguente documentazione:
- il modello di istanza debitamente compilato, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa.
- il modello informatico di tipo “pdf editabile” dovrà essere compilato e salvato senza ulteriore scansione
- copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa
- eventuale atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore
- copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore della L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovrà inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa;
La società R.A.M. pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse, che sarà verificata successivamente.
Relativamente al primo periodo in partenza oggi 11 novembre l’elenco verrà pubblicato l’11 dicembre 2020 per il secondo periodo dal 1 luglio 2020.
Dall'11 dicembre e fino al 20 maggio 2021 le imprese che hanno utilizzato la prima finestra temporale, dovranno occuparsi della rendicontazione delle spese sostenute, utilizzando la piattaforma informatica e trasmettendo:
- la documentazione tecnica,
- in caso di acquisto in proprietà, la prova documentale dell’integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene,
- in caso di acquisizione in leasing, il beneficiario ha l’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. Tale prova può essere fornita con le fatture rilasciate dalla società di leasing all’utilizzatore del bene, debitamente quietanzate, ovvero con copia delle ricevute dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. Si dovrà inoltre dimostrare la piena disponibilità del bene con copia del verbale di presa in consegna.
Per tutto quanto qui non riportato si rimanda ad una consultazione del decreto normativo.
Ricordiamo che gli incentivi di cui si tratta sono destinati a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose a determinate condizioni.
I soggetti interessati al contributo devono provvedere:
- alla radiazione per rottamazione dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe antinquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate
- alla acquisizione, anche con locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa antinquinamento euro VI di cui al Regolamento CE n. 595/2009.
Condizione per avere l’agevolazione:
- i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono essere stati detenuti in proprietà o altro titolo per almeno tre anni precedenti alla entrata in vigore del decreto
- i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo.
Il contributo non viene erogato anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
Dalla TABELLA DEI CONTRIBUTI (ex art 4 del Decreto) si evince che essi sono definiti in misura crescente in funzione della classe antinquinamento del veicolo e della sua massa complessiva conformemente alla normativa comunitaria
Contributi veicoli nuovi euro VI/CNG/LNG/elettrico pari o superiori a 3,5 tonnellate | |
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Massa complessiva | Importo unitario in euro |
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 7 tonnellate CNG e ibrido | 4.000 euro |
Pari o superiore a 7 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate CNG e ibrido | 8.000 euro |
Pari o superiore a 16 tonnellate CNG-LNG ibrido ed elettrico | 20.000 euro |
Pari o superiore a 3,5 tonnellate – inferiore a 16 tonnellate full electric | 12.000 euro |
Contributi veicoli nuovi euro VI d ed euro 6 D temp pari o superiori a 3,5 tonnellate | |
Massa complessiva | Importo unitario in euro |
Pari o superiore a 3,5 e inferiore a 7 tonnellate diesel euro VI euro 6/ euro 6 D Temp | 2.000 euro |
Pari o superiore a 7 tonnellate e inferiore a 16 tonnellate diesel euro VI | 5.000 euro |
Pari o superiore a 16 tonnellate diesel euro VI | 8.000 euro |