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IMPRESE SOCIALI COSTITUITE COME SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA - SRLS

Imprese sociali costituite come società a responsabilità limitata semplificata - Srls

Un’impresa sociale può assumere la forma giuridica della società a responsabilità semplificata e nel modello standard devono essere rispettate le indicazioni del Dlgs n. 112/2017

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 Il Ministero del Lavoro, con la Nota di prassi del 14.08.2020 n. 8115  scioglie le incertezze e le problematiche su una eventuale incompatibilità, tra impresa sociale e scelta della forma giuridica della società a responsabilità limitata. Nel contempo, definisce anche le linee programmatiche da dover seguire per la redazione dell'atto costitutivo.

Tali direttive devono integrarsi con quanto disposto dal codice civile e dalla normativa specifica di settore.

I funzionari del Ministero del lavoro sostengono che per essere un’impresa sociale,  quello che conta davvero non è la forma giuridica ma lo svolgimento in via stabile e principale di un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività (i relativi ricavi devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi, secondo criteri definiti attualmente dal d.m. 24 gennaio 2008)

I tecnici ci tengono a ricordare che nel caso di una Srl semplificata (art. 2463-bis del codice civile) è imprescindibile l'adozione dello specifico “modello standard (adottato con d.m. n. 138 del 23 giugno 2012 del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico). Per contro, per diventare impresa sociale è necessario, in ogni caso, inserire nel proprio atto costitutivo alcune indicazioni obbligatorie previste dalla normativa specifica (dlgs 112/2017). 

Bisogna, infatti, individuare:

  • la tipologia e “quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione”;
  • il carattere sociale dell’impresa;
  • l’oggetto sociale (in particolare se esso consista nello svolgimento in forma di impresa e in via prevalente di attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, ovvero se riguardi l’inserimento lavorativo ai sensi dei successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo 2).

Gli altri elementi imprescindibili da inserire nell’atto costitutivo sono i seguenti: 

  • l’assenza di scopo di lucro (art. 5, comma 1)
  • il riferimento all’impresa sociale nella denominazione (art. 6)
  • le regole per l’individuazione e la nomina dei componenti degli organi sociali e i requisiti di questi ultimi (art. 7)
  • le modalità di ammissione ed esclusione di soci e associati e le caratteristiche del rapporto sociale, al fine di esplicitare l’assenza di discriminazioni (art. 8)
  • la nomina, le caratteristiche e i compiti dell’organo di controllo (art. 10)
  • i casi e le modalità di partecipazione di lavoratori e utenti all’assemblea degli associati o soci nonché gli eventuali ulteriori contenuti (articolo 11)
  • le disposizioni da adottare in caso di devoluzione del patrimonio.

Allegato

NOTA di prassi Ministero del Lavoro n 8115 agosto 2020

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

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