Secondo quanto previsto dall’art 54 del Codice del Terzo Settore gli uffici competenti degli enti territoriali provvedono a comunicare al RUNTS Registro Unico Nazionale del Terzo Settore i dati che possiedono sugli enti iscritti nei registri speciali di:
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
esistenti al giorno precedente l’operatività del RUNTS.
Il Decreto n 106 del 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), in corso di pubblicazione in GU, agli artt. 31, 32, 33 disciplina appunto i tempi e le modalità di trasmigrazione dei suddetti enti. Sono inoltre enunciati dettagliatemente nell'allegato C dello stesso decreto ulteriori modalità per provvedere al trasferimento.
L'invio dei dati al RUNTS avverrà in modalità telematica attraverso l'accesso in una area riservata del portale dello stesso registro unico resa disponibile agli operatori.
La trasmissione dati potrà avvenire in maniera massiva o puntuale e sempre tenendo conto delle indicazioni contenute nell'allegato C che riporta dettagliate istruzioni in merito.
Per ciascun ente per i quale si provvederà alla migrazione dal registro locale a quello nazionale si dovranno riportare dei dati minimi:
1. il codice fiscale;
2. la qualifica posseduta dall’ente nel registro di provenienza
3. la denominazione dell’ente;
4. il contatto telefonico;
5. la provincia ed il comune di ubicazione della sede legale;
6. il codice fiscale del rappresentante legale
7. il nome e cognome del rappresentante legale;
8. l’esistenza o meno di documenti allegati da trasmettere.
Una volta fissato il termine per avviare il trasferimento al RUNTS (sempre con decreto) entro 90 giorni da tale termine gli uffici di regioni e province autonome comunicheranno le informazioni in loro possesso sugli enti iscritti.
I dati da trasmettere sono quelli relativi alle Odv e APS per le quali:
- non siano in corso procedimenti di cancellazione,
- qualora invece ci siano procedimento di iscrizione o cancellazione in corso, gli stessi uffici provvederanno a comunicare i dati al Runts solo in caso di esito favorevole.
Entro novanta giorni dalla comunicazione dei dati al RUNTS sarà necessario anche trasmettere copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto in possesso.
Per quegli enti per cui è stata disposta la cancellazione le informazioni resteranno invece nella disponibilità degli attuali registri regionali.
Nei successivi 180 giorni dalla ricezione gli uffici competenti del Registro unico nazionale provvedernno alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione.
In caso di informazioni incomplete, potrà essere richiesta ulteriore documentazione sospendendo il procedimento fino alla ricezione degli atti e comunque non oltre sessanta giorni dalla richiesta, con la conseguenza che l’omessa trasmissione dei documenti integrativi comporterà la mancata iscrizione della Odv nel Registro.
La mancata iscrizione viene comunicata tramite Pec all’ente e pubblicata su apposito portale nell'elenco degli enti non iscritti.
Qualora invece dalla verifica dei requisiti per ottenere la qualifica di OdV o di APS emergano dei motivi ostativi, il RUNTS comunicherà all’ente in questione il problema, dando 10 giorni di tempo per produrre controdeduzioni o per manifestare la volontà di regolarizzare la posizione di cui dovrà entro 60 giorni fornire prova.
Quando i motivi ostativi sono riscontrati nel momento della iscrizione nella sezione di riferimento il RUNTS stesso, riscontrando i requisiti per altra sezione, potrà proporre all’ente una collocazione idiversa nel registro. L’ente in questione potrà entro 10 giorni dalla proposta presentare controdeduzioni oppure esprimersi per iscrizione in sezione diversa e avrà 60 giorni per regolarizzare la sua posizione.
Ogni singolo procedimento di iscrizione o di rigetto viene comunicato dall’Ufficio del Registro e l’organizzazione di volontariato o la aps sino al perfezionamento della procedura potrà continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
Il decreto attuativo del RUNTS pone particolare attenzione al rispetto dei termini da parte degli uffici del registro unico stabilendo che in caso di mancata pronuncia con provvedimento espresso nei tempi previsti, l’ente dovrà essere iscritto comunque.