Utile intervento è stato offerto dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello n. 455 del 7 ottobre 2020, con la quale il fisco fa il punto, riassumendoli, su alcuni aspetti importanti in materia non solo di superbonus ma anche di detrazioni sugli immobili in genere.
Nel quesito posto, un contribuente acquista un immobile con l’intenzione di stabilirvi la propria residenza principale. L’immobile è in classe energetica F, si trova nella zona sismica di rischio 2 e subirà un intervento consistente nell’abbattimento e nella sua ricostruzione, a seguito del quale l’immobile risultante sarà: in classe energetica A e nella classe più elevata di sicurezza dal punto di vista sismico, nonché avrà una volumetria leggermente inferiore rispetto a quella di partenza.
Gli interventi che subirà l’immobile saranno pertanto:
- Interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (per abbattimento e ricostruzione),
- Interventi volti al risparmio energetico,
- Interventi antisismici.
Ciò che chiede il contribuente all’agenzia delle entrate è se possa beneficiare di tutte le detrazioni possibili connesse ai tre interventi di cui sopra, ma soprattutto se per alcuni di essi possa accedere al superbonus e beneficiare della conseguente cessione della detrazione.
In breve la risposta è: sì, perché no? Ed in effetti l’agenzia delle entrate conferma su tutta la linea la soluzione prospettata dal contribuente che per fortuna non ha posto quesiti su accessi indipendenti, vialetti d’ingresso e cose simili, che ancora oggi creano molti dubbi.
Anche il tema della demolizione con successiva ricostruzione non rappresenta più un problema, essendo ammesso in prima battuta per l’accesso al superbonus, come ben definito dalla circ. 24/E/2020, nonché per altre tipologie di agevolazione come ora disposto dall’art. 3 del DL 120/2020, che non considera più l’abbattimento e la ricostruzione come nuova costruzione 8sappiamo infatti che prima dell’avvento del DL 120/2020 non era possibile abbattere e ricostruire n immobile beneficiando delle detrazioni, in quanto esse sono spettanti solo per immobili esistenti).
La soluzione del contribuente è la seguente, confermata, appunto, dal fisco.
L'Istante ritiene che "possano essere applicate al caso rappresentato le agevolazioni fiscali previste dalla normativa in vigore per le ristrutturazioni edilizie … e per la riqualificazione energetica e sismica dell'edificio, …".
Ciò sul quale è realmente utile soffermarci, con tale documento di prassi n. 455 è quanto, a conclusione della sua risposta positiva, l’agenzia delle entrate offre in materia di cumulo delle agevolazioni e dei limiti di spesa.
Citando la Circ. 24/E/2020, l’Agenzia afferma che nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili ammessi al Superbonus, nel caso di specie, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite a ciascuno degli interventi stessi.
C’è un però… In materia di interventi antisismici, per comprendere il limite massimo di spesa detraibile, occorre coordinare il dettato normativo dell’art. 16, co. 1bis -1septies, DL 63/2013 (sismabonus per le zone 1, 2 e 3) con quello dell’art. 16bis, co. 1, lett. i), TUIR (interventi antisismici diversi da quelli previsti dal sismabonus per le zone di rischio 1, 2 e 3).
L’art. 16, DL 63/2013 (sismabonus zone 1, 2 e 3), infatti è una particolare forma di intervento sugli immobili per la loro messa in sicurezza contro il sisma attivabile solo se gli immobili stessi sono situati nelle zone più rischiose, 1, 2 e 3, appunto. Mentre la norma principale è quella contenuta nell’art. 16bis, lett. i) TUIR, la quale si trova nel complesso normativo degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio, valida per tutte le altre zone di rischio. Il limite di spesa è quindi 96.000 euro massimo.
In particolare, per effetto del predetto rinvio, gli interventi ammessi al sismabonus non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.
Se quindi l’istante effettua interventi quali
- Interventi volti al recupero del patrimonio edilizio (per abbattimento e ricostruzione)
- Interventi volti al risparmio energetico
- Interventi antisismici (l’immobile come detto è in zona 2)
Pertanto, nel caso in cui vengano eseguiti dal contribuente sul medesimo immobile sia interventi di recupero del patrimonio edilizio (abbattimento e ricostruzione) sia interventi antisismici, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è pari a 96.000 euro (in questo senso anche la Ris. 147/E/2017, la quale ha proprio affrontato il tema del sismabonus).
Non dimentichiamo che anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. Pertanto, il Superbonus si applica, ad esempio, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione oggetto dell'istanza.
La conclusione è quindi: caro Contribuente, procedi pure con le tre tipologie di intervento, accedi tranquillamente al 110% per tutte e tre perché gli interventi di abbattimento e ricostruzione sono finalizzati ad effettuare i successivi interventi di risparmio energetico ed antisismici ma ricorda che i limiti di spesa sono così calcolati:
- Recupero del patrimonio edilizio (abbattimento e costruzione) unitamente al sismabonus: limite massimo di spesa euro 96.000 (al 110%)
- Risparmio energetico, nei limiti di spesa stabiliti dal Decreto Requisiti del 6 agosto 2020 (al 110%).