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BENI STRUMENTALI NUOVI: LA DOCUMENTAZIONE IDONEA A FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Beni strumentali nuovi: la documentazione idonea a fruire del credito di imposta

Per beneficiare del credito di imposta occorre produrre documenti con apposita dicitura pena la perdita del beneficio. Possibile regolarizzare ex-post

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Con risposta a due interpelli la numero 438 e la numero 439 del 5 ottobre l’Agenzia delle entrate indica quali sono i documenti idonei a fruire del credito di imposto per investimenti in beni strumentali nuovi (ex art 1 commi 184-197 Legge n 160/2019) e la modalità per regolarizzare ex post in caso di mancaza dei requisiti richiesti dalla norma. 

I soggetti che si avvalgono del credito di imposta devono conservare la documentazione che dimostri il sostenimento delle spese e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

La questione riguarda tanto l’acquisto di beni strumentali nuovi, quanto quelli acquisiti con contratto di locazione finanziaria e le relative fatture devono contenere l’espresso riferimento all’art. 1, commi da 184 a 194, L. n. 160/2019.

L’istante dell’interpello n 439 ha acquisito in locazione finanziaria dei beni strumentali nell’anno 2020 e domanda se in assenza della dicitura prevista ai sensi del comma 195 dell’art 1 della Legge di bilancio 2020, ossia l’espresso riferimento di acquisto effettuato a norma dei commi da 184 a 194 dell’art 1 della Legge n 160/2019, egli possa ugualmente beneficiare della stessa. 

L’agenzia risponde che, al fine di poter beneficiare della agevolazione del credito di imposta, occorre che vi sia la dicitura precisa in fattura e cita per analogia quanto previsto per la Nuova Sabatini ossia che sull’originale di ogni fattura di acconto o di saldo l’impresa deve riportare con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di timbro, la dicitura prevista. 

Nel caso della Nuova Sabatini occorre riportare: “spesa di euro…realizzata con il concorso nel corso delle provvidenze previste dall’art 2 comma 4 del DL n 69/2013” 

Nel caso della agevolazione in questione la dicitura su citata.

La fattura che nel corso dei controlli fosse trovata sprovvista di tale dicitura non è valida e comporta la revoca del beneficio salvo la possibilità di regolarizzare da parte dell’impresa.

L’istante dell’interpello n 438 invece ha versato acconti per acquisto di beni strumentali non riportando la dicitura richiesta dalla norma sulla agevolazione e pertanto domanda se sia la dicitura sia requisito essenziale per fruirne

L’agenzia delle entrate in ragione della analogia tra la Nuova Sabatini e il credito previsto dalla Legge di Bilancio 2020, cita la FAQ N 10.15 del MISE come chiarimento utile ed estensibili a quanto disposto dal comma 195 dell’art 1 in esame, chiarendo che vi è la possibilità di regolarizzare le fatture sprovviste di dicitura entro la data in cui sono state avviate le eventuali attività di controllo.

Riepilogando, in tema di credito di imposta su investimenti in beni strumentali nuovi l’agenzia precisa che:

  • la fattura sprovvista del riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, L. n. 160/2019, non è inidonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione;
  • per le fatture in formato cartaceo, il riferimento alla normativa può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura di acconto o di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro;
  • per le fatture elettroniche, il beneficiario può stampare il documento di spesa apponendo la scritta indelebile oppure fare un’integrazione elettronica da aggiungere all’originale e ugualmente da conservare,
  • la regolarizzazione di documenti già emessi deve avvenire entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo, da parte dell’impresa beneficiaria.

 

Allegati

Risposta a interpello del 05.10.2020 n. 438
Risposta a interpello del 05.10.2020 n. 439

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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