Sono stati pubblicati il 5 ottobre in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 246, i Decreti del 6 agosto 2020 in materia di:
- Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
- Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici
Con tale pubblicazione si chiude il cerchio normativo sul pacchetto “superbonus”, lasciando ora spazio ai chiarimenti del caso ancora molteplici in materia.
Il 6 agosto 2020, dopo la pubblicazione di luglio in Gazzetta Ufficiale della conversione nella L. 77/2020 del DL 34/2020, sono stati resi noti sul sito istituzionale del MISE i decreti recanti i requisiti tecnici degli interventi sugli immobili finalizzati alle detrazioni fiscali nonché il decreto necessario alla elaborazione delle opportune asseverazioni necessarie all’ottenimento delle detrazioni stesse, in quel frangente mancava comunque la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Rispetto a quella prima versione nulla è mutato, se non qualche chiarimento su alcuni punti che aveva sollevato dubbi e con la pubblicazione, nella tarda serata di ieri, si è definitivamente avviato sulla linea di partenza il capitolo superbonus 110% con annessi e connessi.
Il DM 6 agosto relativo ai requisiti oggettivi e soggettivi sostituisce quelli fino ad oggi in vigore del 19 febbraio 2007 e del 11 marzo 2008 risolvendo i dubbi circa i lavori da superbonus iniziati a partire dal 1 luglio, data di validità del DL 34/2020 e che fino alla pubblicazione ufficiale in Gazzetta mancavano delle linee guida.
Come si coordina il tutto?
Semplicemente, ma non troppo, i lavori iniziati dal 1 luglio fino al 5 ottobre, data di pubblicazione, verranno regolati dai precedenti decreti, sia in termini di massimali di spesa, sia relativamente ai requisiti tecnici degli interventi, mentre i lavori che iniziano successivamente alla data di detta pubblicazione verranno disciplinati dai nuovi decreti. Questo fatto apre, ovviamente, dubbi in materia di interventi da superbonus 110%, in quanto i precedenti decreti non contemplavano le opzioni offerte dall’art. 119, DL 34/2020.
Ad ogni buon conto, relativamente ai limiti di spesa massima sostenibile, tutto quanto relativo agli interventi ante DL 34/2020 è stato, in linea di massima, confermato, mentre il DM 6 agosto 2020 recepisce anche i già noti limiti massimi di spesa previsti dal superbonus 110%.
Un unico particolare. Relativamente agli interventi c.d. building automation (L. 208/2015, art. 1, co. 88), ovvero l’automazione degli impianti di climatizzazione realizzata secondo criteri della domotica (ad esempio attivazione dell’accensione e dello spegnimento a distanza degli impianti e la loro programmazione personalizzata attraverso strumenti elettronici quali cellulari e tablet), nella versione previgente dei decreti (2007 e 2008), per essi non era previsto un limite massimo di sostenimento della spesa, ferma rimaneva solo la percentuale di detrazione godibile pari al 65%. Nella versione del Decreto Requisiti del 6 agosto pubblicata ieri, fa capolino il limite massimo di detrazione di 15.000 euro ma non viene indicato il limite massimo di spesa sostenibile. Ciò porta a concludere che indirettamente la spesa sostenuta debba avere un massimale quando la detrazione del 65% applicata a tale spesa raggiunge il livello di euro 15.000. Con tale conferma si dirime, quindi, la controversia sorta circa l’assenza del limite di spesa che ha condotto l’Agenzia delle Entrate a chiarire il punto con la circ. 20/E/2016, la quale deve ritenersi definitivamente superata sotto questo aspetto.
In merito al Decreto Asseverazioni da notare è il fatto che esso si applica ai soli interventi previsti dai commi 1,2 e 3 dell’art. 119. Come si evince dall’art. 1 del decreto stesso:
Il presente decreto disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 119 del decreto rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
Il passo successivo, relativamente al tema delle asseverazione sarà quello di attendere le linee guida, corredate da opportune check list provenienti dai vari ordini professionali e le indicazioni circa le polizze assicurative da stipulare.
Il nodo cruciale da sciogliere sarà sicuramente quello dell’attestazione della congruità delle spese sostenute, in quanto, nel più dei casi si potrà fare riferimento ai prezziari emanati dalle singole autorità regionali, mentre in assenza di essi, il professionista, in sede di adempimento del proprio compito, sarà chiamato alla determinazione analitica di tale congruità anche basandosi sulle autocertificazioni dei fornitori e degli installatori.
Per tale ultimo aspetto si rimanda a successive news che renderanno sicuramente più chiaro il nodo da sciogliere.