L'articolo 6 del DPR 633/1972 dispone che l’incasso di un acconto determina, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, effettuazione dell’operazione. Nella fattura a saldo, che scorta la merce in uscita dal territorio UE, deve essere esposto il valore totale dei beni in export.
Nelle cessioni con controparti extra-UE il cedente può decidere di richiedere il pagamento di un acconto (parziale o del 100%) all’ordine; si pensi all’ipotesi di un nuovo cliente o alle prime partite di merce relative ad un nuovo contratto, situazioni in cui il venditore italiano preferisce tutelarsi ed incassare subito il corrispettivo, onde evitare rischi di insolvenza da parte del cliente e l’avvio di incerte procedure di recupero delle somme spettanti, tantopiù se il cliente risiede in un paese terzo soggetto ad instabilità politica ed economica.
Emissione della fattura
Gli acconti incassati relativi ad un’esportazione non sono soggetti ad imposta, in quanto sono da considerare giuridicamente e direttamente dipendenti da un unico contratto con la controparte, avente ad oggetto la cessione di beni in esportazione, regolata dall’articolo 8 del DPR 633/1972.
Pertanto, un soggetto passivo IVA italiano che conclude un contratto con un cliente extracomunitario nel mese di ottobre, richiedendo un acconto all’ordine, con consegna della merce resa DDP nel mese di dicembre, dovrà:
- al momento dell’incasso delle somme spettanti (ottobre) emettere una fattura di acconto, annotando sul documento che trattasi di operazione “non imponibile” ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. 633/1972
- registrare la fattura nel registro delle vendite
- al momento della spedizione (dicembre) emettere la fattura a saldo riepilogativa, senza addebito di alcun corrispettivo (ipotesi di acconto del 100%) o con addebito del conguaglio (acconto parziale), anch’essa non imponibile ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a) del D.P.R. 633/1972, recante l’esposizione delle somme pattuite e gli estremi della fattura di acconto emessa ante spedizione. La fattura a saldo deve riportare il valore totale della merce ai fini dell’espletamento delle corrette procedure doganali (il cliente extra-UE deve assolvere dazi ed IVA in import sul valore totale della merce acquistata).
Si ricorda, infine, che le operazioni effettuate verso controparti estere non rientrano obbligatoriamente nel perimetro della fatturazione elettronica. Su base volontaria il contribuente può scegliere comunque di generare e trasmettere il file xml della e-fattura al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate: in tal caso, nel rispetto del nuovo tracciato xml della fatturazione elettronica – versione 1.6.1, obbligatorio dal 1° gennaio 2021 – sarà necessario compilare il campo “Natura operazione” con il “codice N3.1 non imponibili – esportazioni”.
Con riferimento al campo “Tipo documento”, per la fattura di acconto le specifiche richiedono l’esposizione del codice “TD02 – Acconto/anticipo su fattura”.