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CASSA INTEGRAZIONE DL AGOSTO: ISTRUZIONI E NUOVA CAUSALE

4 minuti, Redazione , 07/10/2020

Cassa integrazione DL Agosto: istruzioni e nuova causale

Le istruzioni per la cassa integrazione COVID 19 rinnovata dal decreto Agosto. Circolare 115 del 30.9 e messaggio 3525 del 1.10.2020

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Precisazioni importanti sulla fruizione delle ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali ( Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario, Cassa in deroga CISOA, previsti dal decreto Agosto del 14.8.2020. 

Le istruzioni INPS (circolare 115-2020 ) sono giunte nella tarda serata del 30 settembre, data di scadenza della richiesta, già prorogata,  per i periodi a partire da luglio che anche se autorizzati con provvedimenti precedenti al decreto Agosto, rientranno nel monte ore  della nuova misura . 

In considerazione del ritardo (l'ennesimo, davvero incomprensibile)  la circolare  comunica che d'accordo con il Ministero questa scadenza resta "congelata" cioe le domande che giungeranno dopo la data del 30.9 e fino al 31 ottobre non saranno respinte ma sospese fino all'emanazione di un provvedimento normativo ad hoc.  

Si presumeva che tale provvedimento avrebbe trovato spazio nella conversione in legge del DL Agosto ma non c'è traccia di proroga tra gli emendamenti approvati ieri dal Senato e il termine oramai è molto vicino per l'approvazione della legge anche alla Camera  (13 ottobre 2020).  Possibile che intervenga direttamente il ministero con un provvedimento specifico  ad evitare la decadenza per le aziende ritardatarie ; la decadenza  comporta per i datori di lavoro di sostenere direttamente i costi degli ammortizzatori sociali eventualmente anticipati senza aver avuto l'autorizzazione INPS.

La circolare 115 ripercorre le disposizioni normative del dl 104,  specificando alcuni altri aspetti molto importanti che riassumiamo di seguito:

  • le integrazioni salariali del Dl 104/2020, riguardano solo i dipendenti risultano in forza all’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020, restano fuori le assunzioni successive.
  • nei caso di subentro in procedure di appalto o  trasferimento di azienda ex articolo 2112 del codice civile si considera anche  il periodo di lavoro svolto presso l'azienda precedente lavoro
  • l'inps accetterà solo richieste per un massimo di 9 settimane (comprese quelle decorrenti dal 12 luglio) eventuali richeiste eccedenti  saranno accolte solo fino alla predetta soglia
  • se le aziende hanno richiesto e fruito (ma non conguagliato) di cassa integrazione ordinaria extra COVID  perche avevano esaurito il monte ore previsto dai precedenti decreti di emergenza  questi periodi saranno ora riconvertiti in Cassa COVID. Per questa modifica ci sono due procedure diverse: per la cigo l'azienda deve fare richiesta tramite cassetto bidirezionale   mentre per Assegni del Fis o dei fondi di solidarietà  è necessario  annullare la precedente domanda e presentarne una nuova  tramite cassetto previdenziale (per il Fis) e tramite  Pec  per i Fondi di solidarietà bilaterali all'indirizzo [email protected]

Il messaggio 3525 di ieri invece si focalizza sulle modalità di richiesta delle successive 9 settimane, richiedibili solo una volta esaurite le prime nove, con la nuova causale COVID con fatturato.

Si ricorda infatti che per questi periodi le aziende hanno accesso con una contribuzione aggiuntiva , collegata alla perdita di fatturato tra 2019 e 2020 pari a:

  • 9% per le aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; 
  • 18% per cento coloro che non hanno subito alcuna riduzione del fatturato;

non  c'è alcun contributo invece per le aziende con perdita di fatturato pari o superiore al 20%, o che hanno iniziato l'attività  dopo il 1° gennaio 2019.

Il secondo periodo deve essere situato dopo il 14 settembre  con termine ultimo  31 dicembre 2020.

L’azienda o il consulente deve inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica sul portale www.inps.it, avvalendosi dei servizi Online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Cig e fondi di solidarietà”.

Poiché l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020, se non lo si possiede cià le credenziali di accesso ai servizi per le prestazioni  sono le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta autenticati, in base al trattamento di integrazione salariale da richiedere, ai fini della presentazione della domanda si dovranno osservare le seguenti modalità:

- CIGO: da “CIG e fondi” alla voce “CIG Ordinaria”, si acquisisce la domanda con le consuete modalità, indicando come causale la nuova “COVID 19 con fatturato”;

- CIGD: da “CIG e fondi” alla voce “CIG in deroga INPS”, nella sezione “invio domande”, indicando la tipologia di domanda “deroga INPS” oppure “deroga plurilocalizzata”, si inserisce la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglie “proroga 9 settimane con fatturato”;

- FONDI: da “CIG e fondi” alla voce “Fondi di solidarietà”, nella sezione “invio domande” si sceglie il tipo intervento “005 COVID_19 assegno ordinario”, si inserisce la matricola aziendale e si entra in domanda, nella domanda stessa si deve scegliere dal menu a tendina la causale “COVID_19 con fatturato”’.

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