L’Ente pubblico cessionario, al quale sono stati ceduti i crediti d'imposta sui canoni di locazione, previsti dai decreti legge “Cura Italia” (ex articolo 65, Dl n. 18/2020) e “Rilancio” (articolo 28, Dl n. 34/2020) sulla locazione, concessione e leasing di immobili a uso non abitativo, da parte dei conduttori degli immobili di categoria catastale C1 di proprietà dell'Ente, può compensare i crediti d’imposta utilizzando il modello F24 ordinario. Il pagamento dei debiti che residuano devono essere effettuati tramite modello F24 EP.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 01.10.2020 n. 420.
L'Agenzia ricorda che il modello F24 enti pubblici (F24 EP) è utilizzato per eseguire il pagamento delle ritenute alla fonte, dell'Irap, dei tributi erariali e comunali, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL da parte degli:
- enti pubblici individuati dalla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modifiche ed integrazioni, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, ivi compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al «Service Personale Tesoro» (denominato S.P.T.);
- enti pubblici individuati dalla tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720, e successive modifiche ed integrazioni, titolari di conti presso la tesoreria centrale, ivi compresi quelli che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al citato S.P.T."
L'attuale modello F24 EP consente il recupero in "compensazione delle somme rimborsate ai percipienti a seguito di assistenza fiscale, nonché delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive. Inoltre, tale innovazione consentirà progressivamente di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24 EP, anche gli altri crediti d'imposta maturati dagli enti pubblici".
I crediti d'imposta ex articolo 65 del DL n. 18 del 2020 e articolo 28 del DL n. 34 del 2020 (Botteghe e negozi e Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto diazienda), istituiti per essere utilizzati per lo più da soggetti privati, possono essere compensati dai cessionari solo mediante il modello F24 "ordinario", soggetto a specifiche procedure di controllo preventivo, non essendo consentito l'utilizzo del modello F24 EP.
In tutti i casi in cui le disposizioni di legge consentono la compensazione, gli Enti possono continuare ad utilizzare il mod.F24, ma esclusivamente per effettuare la compensazione tra i crediti vantati e le ritenute da versare. L'utilizzo del mod. F24 è, dunque, limitato ai soli importi da compensare.
L'Ente pubblico dovrà esporre nel modello F24 "ordinario" i crediti da compensare e i debiti da pagare fino a concorrenza dell'importo dei crediti, affinché il saldo del modello di pagamento risulti pari a zero (cd F24 a zero).
A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.