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L'ASSEVERAZIONE TARDIVA PURCHÉ ENTRO IL ROGITO DA DIRITTO AL SISMABONUS

L'asseverazione tardiva purché entro il rogito da diritto al Sismabonus

Nel caso di lavori di efficientamento sismico iniziati tra il 1 gennaio 2017 e il 1 maggio 2019 spetta il sismabonus con asseverazione tardiva purchè presentata entro il rogito

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L’agenzia delle entrate con Risposta  a interpello n 422 del 1 ottobre chiarisce che spetta il sismabonus nel caso di procedure iniziate dopo il 1 gennaio 2017 ma prima del 1 maggio 2019 anche se l'asseverazione non era stata presentata e viene consegnata entro la data del rogito di vendita degli immobli oggetto dell'efficientamento sismico.

La società istante ha due cantieri in corso per effettuare ricostruzione di immobili adottando criteri anti-sismici.

Per entrambi i cantieri riferisce che nel 2018 e fino ad aprile 2019 non erano necessarie le asseverazioni del tecnico abilitato.

Essa riferisce inoltre che la modifica alle norme di riferimento che hanno esteso ai comuni situati nelle zone a rischio sismico 3 l’agevolazione prevista dall’art 16 comma 1-septies DL n 63/2013 è entrata in vigore il 1 maggio 2019 quindi in data successiva alla presentazione dell’istanza di rilascio del permesso a costruire.

L’istante è al momento in possesso delle asseverazioni richieste dalla vigente normativa e chiede se i futuri acquirenti degli immobili potranno perciò fruire della detrazione cosiddetta sismabonus.

Egli propende per una soluzione interpretativa affermativa.

L'agenzia concorda con l'istante motivando che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici servizio tecnico con nota n 4260 del 5 giugno 2020 ha chiarito che il comma 1-septies dell’art 16 del DL n 63/2013 (modificato dall’art 8 del DL n 34 del 2019) estendendo alle zone sismiche 2 e 3, successivamente al DM n 58/2017, la possibilità di godere del sismabonus a quelle imprese che ai fini della successiva alienazione avessero realizzato dopo il 1 gennaio 2017 delle ristrutturazioni o ricostruzioni di immobili con documentato miglioramento sismico di una o più classi, l'ha estesa anche agli acquirenti degli stessi immobili.

L’ottenimento del beneficio fiscale non è precluso agli acquirenti degli immobili situati nei comuni di zona sismica 2 e 3 le cui procedure siano iniziate dopo il 1 gennaio 2017 ma prima del 1 maggio 2019 data di entrata in vigore della nuova norma, anche se l’asseverazione (di cui all’art 3 del DM N 58/2017) non è stata presentata insieme alla richiesta del titolo abilitativo.

L’agenzia precisa che l’asseverazione deve però essere presentata entro la data del rogito!

Allegato

Risposta a interpello del 01.10.2020 n. 422

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