HOME

/

FISCO

/

SUPERBONUS 110%

/

ECOBONUS: A QUANTO AMMONTA LA DETRAZIONE IN CASO DI PIÙ FORNITORI?

Ecobonus: a quanto ammonta la detrazione in caso di più fornitori?

In caso di più fornitori cessionari di un credito di imposta da Ecobonus cosa accade se uno di essi rinuncia al credito? L'Agenzie delle Entrate chiarisce con interpello

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 425 del 1 ottobre 2020 chiarisce che nel caso di più fornitori di beni e servizi le rinuncia da parte di uno di loro al credito ceduto dal beneficiario dello stesso, a nulla rileva rispetto alla possibilità dell’altro fornitore di poter godere della detrazione spettante per l’Ecobonus (art 14 del DL n 63/2013) per l’intero ammontare della detrazione.

L’istante è titolare di una ditta individuale e vorrebbe chiarimenti sulla corretta applicazione della detrazione Ecobonus.

Egli ha eseguito per conto di un committente i seguenti lavori:

  • sostituzione quadri elettrici, locali caldaia,
  • rifacimento impianto elettrico centrale termica, 
  • collegamenti elettrici per climatizzazione invernale con sostituzione dei conduttori elettrici esistenti' all'interno di un più ampio 'intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria".

Riferisce che vi era un altro fornitore e che il committente a cui spetta la detrazione ecobonus gli ha ceduto l’intero credito in quanto l’altro fornitore non ha voluto accettare pro-quota la sua parte.

Facendo riferimento al Provv. N 100372 del 2019 della agenzia emanato proprio per regolamentare il credito in oggetto, l'istante riporta il chiarimento del documento di prassi secondo il quale “in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore” 

Chiede pertanto se, alla luce di quanto detto sopra, ciascun fornitore possa essere cessionario solo della propria quota parte di credito corrispondente alla prestazione erogata al committente, oppure se possa cedere anche quella spettante al fornitore che vi ha rinunciato.

Egli ritiene di poter fruire del credito per l’intero in ragione del valore letterale dell’art 14 del DL n 63 del 2013 che recita “il soggetto che ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 della legge 4 giugno 2013, 63, in presenza di più fornitori (e solo alcuni dei quali disposti ad acquistare il credito in oggetto), potrà cedere a quest'ultimi l'intero credito generato dall'intervento, suddividendolo tra di loro in proporzione al rapporto delle spese sostenute nei confronti dei soli fornitori acquirenti”

L’agenzia dopo un excursus riepilogativo dei provvedimeti che hanno chiarito il funzionamento dell'Ecobonus, citando il medesimo provvedimento n 100372 del 2019, concorda con l’istante specificando che a nulla rileva il fatto che parte del credito acquistato è relativo ad interventi effettuati da altro fornitore che abbia come nel caso di specie rinunciato alla sua parte di credito.

Egli potrà acquisire a titolo di cessione l’intero ammontare della detrazione da Ecobonus maturate dal cedente.

Per approfondimenti sui bonus per la casa Agevolazioni recupero patrimonio edilizio,ecobonus, sismabonus,superbonus 2020-2021

Ti potrebbe interessare l'e-book:  La cessione dei crediti -  Superbonus 110%, Ecobonus e Sisma bonus, bonus facciate

Allegato

Risposta a interpello del 01.10.2020 n. 425

Tag: RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110%

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

SUPERBONUS 110% · 18/07/2024 Plusvalenza da cessione immobile con superbonus: come si calcola nell'usucapione

Interpello n 157/2024 chiarimenti Ade sulla plusvalenza da cessione di immobile usucapito e oggetto di superbonus

Plusvalenza da cessione immobile con superbonus: come si calcola nell'usucapione

Interpello n 157/2024 chiarimenti Ade sulla plusvalenza da cessione di immobile usucapito e oggetto di superbonus

Dl Salva Casa 2024: novità per destinazione d'uso, sottotetti e stato legittimo

Salva Casa 2024: il testo in aula della Camera reca numerosi cambiamenti. La conversione in legge in dirittura d'arrivo

Plusvalenza cessione immobile con superbonus: anche per il comodatario?

Le Entrate con FAQ del 15 luglio chiariscono chi paga la plusvalenza da cessione di immobili con superbonus

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.