L’agenzia con Risposta a interpello n 418 del 29 settembre 2020 chiarisce che ai fini della agevolazione del bonus facciate il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico è necessario tanto per le facciate esterne quanto per quelle interne dell’edificio.
L’Istante espone quanto segue:
vuole realizzare un sistema di isolamento termico esterno, o cappotto, su una villa singola di sua proprietà, situata in zona B e con cortile a cui si accede da strada privata.
L’opera sarà realizzata su una superficie superiore al 10% della superficie disperdente dell’immobile.
Chiede se possa beneficiare del c.d. bonus facciate previsto dalla Legge 160/ 2019 e chiede di sapere se sia fruibile solo nel caso in cui si effettuino lavori su facciate perimetrali che siano visibili dalla strada con esclusione quindi delle facciate perimetrali esterne di abitazione senza l’affaccio sulla strada, oppure se per ogni singolo edificio considerato in maniera isolata, bisogna differenziare le pareti esterne da quelle interne e usufruire del bonus solo per quelle esterne.
Egli ritiene richiamando la Circolare n 2/E del 2020 che le pareti perimetrali non visibile dalla strada possano godere del bonus mentre le pareti con affacci interni ad esempio sulla corte siano escluse se non visibili dalla strada.
L’agenzia delle entrate chiarisce che le tipologie di interventi che danno diritto al bonus facciate sono enunciate dai commi 219, 220, 221 dell’art 1 della Legge 160/2019.
I chiarimenti in ordine alla applicazione della agevolazione sono stati forniti con la circolare n 2/E giustamente citata dal contribuente.
La circolare chiarisce che l’agevolazione spetta per gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire la parte:
- anteriore
- frontale e principale
- e sugli altri lati (intero perimetro esterno)
Non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne fatte salve quelle visibile dalla strada o da suolo pubblico.
Sono escluse le spese per interventi sulle superfici confinanti con:
- chiostrini
- cavedi
- cortili e spazi interni
fatte salve quelle visibile dalla strada
Pertanto cio che secondo l'agenzia conta è la visibilità dalla strada o suolo pubblico a prescindere che la facciata sia interna o esterna.
Considerato che l'immobile in oggetto di proprietà dell'istante da ciò che risulta è su una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o suolo pubblico secondo l'agenzia non spetta il bonus facciate.