In tema di ammortizzatori sociali si sono susseguiti molti provvedimenti normativi, non sempre seguiti con la giusta tempistica dalle istruzioni operative da parte dell'INPS. L'ultimo , in ordine di tempo, decreto Agosto n. 104-2020 prevede la possibilità di accedere a ulteriori periodi di:
- cassa integrazione ordinaria,
- assegno ordinario,
- Cassa in deroga
per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
L’INPS ha precisato che “possono accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal fatto che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali nel primo semestre dell’anno”. Vedi per maggiori dettagli sui requisiti "Cassa integrazione Covid 19 riepilogo dopo il decreto Agosto"
Per quanto riguarda i periodi di sospensione o riduzione delle attività produttive collocati a luglio e agosto va posta attenzione sia per il conteggio totale che per le date di scadenza delle domande
Per periodi di sospensione a partire dal 1.9.2020 la domanda andrà inviata entro la fine del mese successivo (31.10.2020). Lo ha specificato l'INPS nel messaggio 3131/2020 .Questo il testo integrale: "
Il decreto-legge n. 104/2020 prevede altresì uno slittamento transitorio dei termini ordinari di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA rientranti nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1. Il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone, infatti, che – in sede di prima applicazione della norma - per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020.
Parallelamente, il comma 10 del medesimo articolo 1 introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra il 1° e il 31 agosto 2020.
In relazione a quanto precede, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, in considerazione del combinato disposto dei commi 6 e 10 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell’invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020.
Si precisa altresì che, per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento."
Le scadenze restano comunque fissate, a pena di decadenza (n caso di decadenza delle domande gli eventuali oneri già sostenuti restano a carico dei datori di lavoro) con le stesse modalità già previste per le richieste di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Cura Italia ovvero:
Entro la fine del mese successivo a quello in cui inizia la sospensione o riduzione lavorativa
In sede di prima applicazione entro il 30 settembre 2020
Per la richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS è previsto l’utilizzo dei consueti modelli SR 41 con i dati dei lavoratori con lo stesso termine:
- Entro 30 giorni dall’autorizzazione da parte dell’INPS o
- Entro la fine del mese successivo al periodo integrativo se anteriore.