L'attività di sostituto medico di continuità assistenziale è riconducibile all'esercizio di una attività professionale abituale e, pertanto, inquadrabile quale lavoro autonomo, i cui compensi rilevano:
- tra i redditi professionali (articolo 53, comma 1,TUIR), se il medico sostituto sia iscritto all'albo professionale o
- tra i redditi diversi, se trattasi di attività meramente occasionale (articolo 67, comma 1, lettera l, del TUIR).
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 25.09.2020 n. 414, specificando che nel caso di specie oggetto dell'istanza, i redditi percepiti dall'Istante per l'attività di "medico sostituto di continuità assistenziale, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione", sono da assoggettare a tassazione quali redditi da lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 53 e seguenti del TUIR.
L'Amministrazione Finanziaria ha chiarito, in diverse occasioni (circolare 10 aprile 2019, n. 9/E) che, in linea generale, l'esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale), rientra nella previsione normativa di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, si configura come reddito di lavoro autonomo.