L’INPGI, con atto n. 47, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2019, aveva deliberato la facoltà di sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi entro il 25 febbraio 2020. Con circolare n. 4 del 3 marzo 2020 sono stati illustrati i termini e le condizioni di accesso al condono previdenziale. Il termine per la presentazione delle istanze di condono era fissato al 31 agosto 2020. Per approfondire vedi l'articolo "INPGI condono e sospensione versamenti per l'emergenza COVID"
A seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che ha comportato per molte aziende l’interruzione o la riduzione dell’attività amministrativa, l’INPGI nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2020 aveva deliberato la proroga fino al 30 novembre 2020 del termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione agevolata dei crediti contributivi, di cui alla delibera n. 47 del 24 ottobre 2019.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha finalmente approvato la delibera , con nota n. 10651 del 23 settembre 2020 . Di conseguenza, l'istituto sottolinea che fermo restando tutte le altre condizioni già illustrate nella citata Circolare n. 4 del 3 marzo 2020, saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di sanatoria pervenute all’INPGI entro e non oltre lunedì 30 novembre 2020. A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.
Vale la pena ricordare che l'agevolazione prevede per i datori di lavoro che le inadempienze nel versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento determinatesi entro il 25 febbraio 2020 – anche se non ancora accertate – nei confronti della Gestione previdenziale INPGI, sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente), possono essere sanate con il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva - in luogo delle sanzioni civili - pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. Le somme aggiuntive, così determinate, non possono essere superiori al 25 per cento dell’importo dei contributi omessi.
La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione. I periodi contributivi che possono formare oggetto di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 25/02/2020 (ultimo periodo di paga: gennaio 2020).
Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni potranno essere versati in unica soluzione o mediante rateazione, con applicazione di un tasso di interesse dell’1,5 % su base annua, sino a:
- 12 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia inferiore a 20.000 euro;
- 24 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia compreso tra 20.001 e 50.000 euro;
- 36 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione sia superiore 50.001 euro;