Con la risposta a interpello n. 353 del 15 settembre l'agenzia ha riepilogato la disciplina fiscale relativa i redditi dei lavoratori cd. cooperanti internazionali, dipendenti o collaboratori di associazioni non governative che si occupano di cooperazione internazionale
IN particolare l'associazione in qualiotà di sostituto di imposta chiedeva se
1. - la disciplina convenzionale (riproporzionata) applicabile prevista dall'articolo 54, comma 8-bis, del Tuir, che assimila i compensi ai cooperanti ai redditi da lavvoro autonoo ( «In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazionedei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con ilMinistero del lavoro , indipendentemente dalla duratatemporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione nongovernativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987,n. 49» ) sia applicabile per i soli giorni del mese in cui il lavoratore, dipendente o parasubordinato, presta la propria attività all'estero e la disciplina ordinaria per i giorni in cui la prestazione è svolta in Italia;
2. - la disciplina convenzionale debba essere applicata e riferita al "mese" di calendario ovvero alla "mensilità", tenuto conto che il contratto collettivo nazionale di
lavoro (CCNL) applicato ai lavoratori in esame prevede 14 mensilità.
L'Agenzia conferma la soluzione proposta per cui , esclusivamente nel presupposto che detti lavoratori abbiano la residenza fiscale nel territorio dello Stato :
con riferimento al quesito sub-1, la disciplina convenzionale ova applicazione in relazione a tutti i periodi, anche se brevi, nei quali l'attività lavorativadi cooperazione sia svolta all'estero. A supporto di tale interpretazione, si richiama il decreto ministeriale 16 dicembre 2015 articolo 3, secondo cui i compensi convenzionali "sono divisibili in ragione di 26 giornate lavorative, in caso di invio o rientro dall'estero o di cessazionedel rapporto nel corso del mese".
Con riferimento al quesito sub-2, per il quale ritiene che la disciplina convenzionale debba essere applicata su base "mensile" e, cioè, con riferimento ai 12mesi dell'anno, a prescindere dal numero di mensilità previsto dal CCNL, l'agenzia approva.
Viene inoltre ricordato che la disciplina di riferimento sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo in vigore è la legge 11 agosto 2014, n. 125 ("Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"), che ha abrogato la legge n. 49 del 1987 e il relativo procedimento di riconoscimento di idoneità delle ONG Oggi si prevede che le ONG già riconosciute "idonee",ai sensi della legge n. 49 del 1987, alla data di entrata in vigore della legge n. 125 del2014 qualora
Per il resto pero la disciplina fiscale è stata riconfermata per cui si fa riferimento ancora alla circolare 1 febbraio 2002, n. 15/E,in cui si afferma che, indipendentemente dal contratto di lavoro sottostante atutti i compensi ricevuti dal cooperante sono determinati in modo convenzionale e da considerare assimilati al reddito di lavoro autonomo senza possibilità di deduzione delle spese; nella stessa circolare si afferma che comunque la Ong, in qualità di sostituto di imposta, deve provvedere a effettuare le ritenute fiscali e a tutti gli adempimenti conseguenti in funzione:
- della categoria reddituale specifica in cui si inserisce il compenso pagato al cooperante o al volontario (lavoro dipendente/assimilato o lavoro autonomo)
- dell’ammontare del compenso effettivamente pagato.