Con RIsposta a interpello n 408 del 24 settembre 2020 l’agenzia delle entrate chiarisce che per effettuare un intervento di efficientamento energetico sul cappotto termico interno ad un appartamento facente parte di un condominio, è necessario che sia possibile un intervento trainante autorizzato dal condominio e dagli enti competenti.
In particolare, l’agenzia chiarisce che secondo quanto riportato nella Circolare n 24/E del 2020 il superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinata delimitanti il volume riscaldato che interessano l’involucro dell’edificio anche unifamiliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente (con uno o più accessi autonomi esterni) con incidenza superiore al 25% della superficie dispendente lorda dell’edificio.
In merito ai condomini è stato chiarito che ai fini della agevolazione l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condomino secondo la disciplina civilistica prevista. Il condominio si ricorda è una forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il condominio può svilupparsi tanto in senso verticale quanto orizzontale.
Vi è da dire che il soggetto istante è appunto in condominio e risulta proprietario di una unità al suo interno. Per potervi effettuare lavori necessiterà di autorizzazioni che esulano dal parere dell’interpello.
Ciò premesso l’agenzia risponde che l’istante potrà avere il superbonus del 110% per gli interventi autorizzati dal condominio per l’involucro esterno che riguarda la sua unità immobiliare a patto che tali interventi abbiano anch’essi una incidenza minima del 25% sul totale della superficie e garantendo un passaggio di almeno due classi energetiche.
Per gli interventi interni l’agenzia chiarisce che sono considerati trainati e possibili solo a patto che vi siano anche quelli trainanti relativi alle parti comuni dell’edificio in condominio.
Solo in questo caso ciascun condomino potrà anche effettuare sulla propria unità immobiliare interventi trainati con il superbonus.
Nel caso che l’intervento trainante non venga effettuato per diniego degli organi competenti si determinerebbe l’impossibilità di effettuare anche quelli trainati interni sulla singola unità immobiliare
L’Agenzia ricorda però che vi è un’altra agevolazione della quale l’istante potrebbe beneficiare ossia quella per interventi di efficientamento antisismico potendo optare grazie all’art 121 del Decreto Rilancio in luogo della detrazione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dal fornitore oppure scegliere per la cessione del credito di imposta corrispondente alle detrazioni spettanti.
Brevemente si riepilogano i contenuti dell’interpello:
l’istante ha dichiarato di essere proprietario di un appartamento facente parte di un immobile a 4 piani con due unità abitative per piano, e vorrebbe usufruire del superbonus 110% Egli riferisce che l’assemblea condominiale ha rifiutato l’esecuzione di lavori per l’efficientamento termico delle superfici opache dell’intero involucro esterno dell’edificio concedendo tuttavia al singolo proprietario la facoltà di realizzare l’intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza previa autorizzazione degli enti competenti.
L’istante chiede se questo sia possibile e se nel caso di rifiuto degli enti competenti in merito alla realizzazione parziale del cappotto termico esterno se possa avvalersene per il cappotto termico interno del suo appartamento.
L’agenzia ritiene che non possa effettuare gli interventi interni se non trainati da quelli esterni.