Scade oggi il termine per la domanda di avere l'aumento retroattivo delle pensioni di invalidità civile a norma del decreto 104 2020 "Agosto" , come specificato dall'INPS nel messaggio n. 3647 del 9.10.2020.
Rispetto a quanto già chiarito nella circolare INPS n. 107 del 23.9.2020 viene concesso piu tempo per le domande per ottenere l'aumento retroattivo (a partire dall'entrata in vigore della modifica di legge ossia il 1 agosto 2020)
Nella circolare 107 erano state illlustrate le modalità di applicazione dell'adeguamento all'importo delle pensioni minime, richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 che aveva giudicato "irragionevole e discriminatorio" il requisito anagrafico di sessanta anni finora previsto "perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età" .
Il decreto Agosto ha quindi previsto l'aumento a 516,46 euro , delle prestazioni assistenziali mensili agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di inabilità (importo pari a quello delle pensioni minime) da erogare già a partire dal compimento dei 18 anni. L'importo sarà inoltre aggiornato con gli eventuali adeguamenti all'inflazione,
Necessario però fare specifica richiesta all'INPS .
Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda riepilogati nella circolare e le nuove istruzioni concernenti l'utilizzo della procedura telematica per ottenere l'aumento della pensione di invalidità .
REQUISITI ANAGRAFICI
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
REQUISITI DI REDDITO
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali per il 2020 :
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia:
- i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata,
- i redditi tassati alla fonte,
- i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione,
- le pensioni di guerra,
- l’indennità di accompagnamento,
- l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
- i trattamenti di famiglia,
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
MODALITA' PER LA DOMANDA
Il beneficio a regime viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ma per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda entro il 30 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020.
La domanda può essere presentata, come di consueto, sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi on line disponibili sul sito www.inps.it, con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, accedendo al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Va selezionata l'opzione Ricostituzione, e successivamente la seguente tipologia di Prodotto:
- Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI
- Prodotto: REDDITUALE
- Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE
Per ottenere l'aumento retroattivo è necessario indicare nel campo ‘Note’ della domanda: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.
Gli assicurati che intendono presentare una nuova domanda di pensione di inabilità ai sensi della legge n. 222 del 1984 possono chiedere la maggiorazione ed il relativo incremento unitamente alla predetta domanda, selezionando sul pannello DICHIARAZIONI, RICHIESTE AGGIUNTIVE, RICHIESTE PRESTAZIONI ACCESSORIE, l’opzione “CHIEDO: l'aumento della pensione, oltre il trattamento minimo, per persone disagiate (incremento al 'milione' Legge 448/2001, art. 38) o maggiorazioni sociali”.
Gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità o che hanno pendente il ricorsopossono chiedere la maggiorazione e il relativo incremento, accedendo nuovamente alla domanda dalla propria area personale e allegando il modello AP11 prestazioni accessorie entro la predetta data del 30 ottobre 2020, per ottenere maggiorazione sociale e del relativo incremento con decorrenza dal 1° Agosto 2020.
L'istituto ha specificato ancora nel messaggio 3960 del 28.10 .22020 che la maggiorazione arretrata (a partire dal 20 agosto ) sarà erogata nelle mensilità di novembre e dicembre 2020 entro il limite massimo di euro 1.210,00 (novembre) ed euro 1.800,00 (dicembre) e nei casi in cui sulla pensione non risultino indebiti da recuperare. Gli arretrati spettano invece dal 1° luglio 2020 per i pensionati che hanno compiuto 60 anni di età prima del 1° luglio 2020.
Il messaggio chiarisce anche i casi particolari di
- pensionati con variazioni di reddito nel 2020 , i quali devono presentare domanda di ricostituzione della pensione
- pensionati che ritirano la pensione in contanti potrebbero avere il problema del superamento dellla soglia consentita per cui dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, a loro intestati, su cui farsi accreditare la pensione e di cui dovranno comunicare i riferimenti all'inps.