HOME

/

FISCO

/

ADEMPIMENTI IVA

/

IMPONIBILITÀ IVA E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: LE SOMME RICEVUTE QUANDO SONO IMPONIBILI

2 minuti, Redazione , 24/09/2020

Imponibilità IVA e conciliazione giudiziale: le somme ricevute quando sono imponibili

Le somme versate per accordo di conciliazione sono imponibili IVA se qualificabili come corrispettivo di una prestazione di servizi.

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto esistente il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’IVA alle somme di denaro ricevute in sede di conciliazione giudiziale, in quanto tali somme sono da qualificare come corrispettivo di una prestazione di servizi. 

È quanto si evince dalla Risposta a interpello n 386 del 22 settembre.

Nell’ambito di un contenzioso su presunti danni arrecati dal conduttore istante ad un immobile di società privata, il richiedente ha aderito ad un accordo senza ammissione di responsabilità per chiudere bonariamente la vicenda, accordo formulato ai sensi dell’art 185 bis del codice di procedura civile e proposto dal giudice.

La controparte nell’udienza per la firma del verbale di conciliazione ha eccepito che gli importi non erano comprensivi di IVA al 22% che dovrebbe essere indicata nella emissione della fattura da emettere per la liquidazione delle somme stabilite nell'accordo.

L’istante chiede perciò il trattamento fiscale delle somme dovute per conclusione di conciliazione giudiziale.

Secondo la sua soluzione interpretativa,  l’IVA non è applicabile in quanto, riferendosi alla sentenza delle Corte di Cassazione, le somme da corrispondere alla controparte per verbale di conciliazione giudiziale ex art 185-bis assimilabile alla transazione, non sono imponibili ma soggette a imposta di registro in misura fissa del 3%.

L’agenzia non concorda con la soluzione interpretativa proposta innanzitutto perché per valutare il corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte dall' istante a favore della società, “occorre prioritariamente stabilire la sussistenza o meno dei presupposti ai fini IVA”

A tal fine si valutano i tre presupposti necessari, ovvero

  • oggettivo
  • soggettivo 
  • e territoriale.

Dato che, secondo l’agenzia sono soddisfatti i presupposti soggettivi e territoriali la risposta da fornire deve andare a valutare la sussistenza di quello oggettivi. L'agenzia in merito chiarisce quanto segue:

  • nel verbale di conciliazione è espressamente previsto che la società interpellante si farà carico integralmente del pagamento di un determinato importo e, allo stesso tempo, viene stabilita la rinuncia nei confronti dell’istante ad ogni altra pretesa fondata sull’inadempimento del contratto di locazione.
  • la rinuncia è risolutivamente condizionata al corretto e tempestivo adempimento della conciliazione.
  • "tale circostanza integrerebbe la sussistenza del sinallagma tra la prestazione di servizi e la somma di denaro, rappresentando il nesso diretto tra l’impegno assunto dalla società e la somma versata dall’istante"

Ciò premesso secondo l’Agenzia delle Entrate le somme da corrispondere sono un rimborso spese di ripristino per inadempienza contrattuale e non configurano rimborsi spese per anticipazioni fatte in nome e per conto. Se così fosse stato ci sarebbe stata, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Iva, l’esclusione dalla base imponibile.

Perciò, le somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta tra le parti sono imponibili IVA con aliquota ordinaria.

Ti potrebbe interessare l'e-book Manuale IVA 2020 (eBook)

Allegato

Risposta a interpello del 22.09.2020 n. 386

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TURISMO · 17/07/2024 Regime IVA agenzie di viaggio: chiarimenti sulla base imponibile

Le Entrate con interpello del 15.07 chiariscono il perimetro della base imponibile del regime speciale IVA delle agenzie di viaggio

Regime IVA agenzie di viaggio: chiarimenti sulla base imponibile

Le Entrate con interpello del 15.07 chiariscono il perimetro della base imponibile del regime speciale IVA delle agenzie di viaggio

Immatricolazione auto da San Marino: regole Ade per esclusioni IVA

Immatricolazioni auto San marino e Vaticano: le Entrate pubblicano le regole per le istanze e le eventuali esclusioni dal pagamento IVA

Anomalie IVA 2021: lettere di compliance in arrivo

Il Fisco pubblica le regole per mettersi in regole per le anomali IVA 2021: provvedimento del 15 luglio

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.