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RITA COMPATIBILE CON ALTRE PENSIONI E LAVORO

2 minuti, Redazione , 23/09/2020

RITA compatibile con altre pensioni e lavoro

La COVIP sulla compatibilità della RITA con altre pensioni anticipate come Quota 100 e con l'attività lavorativa: vantaggio fiscale considerevole

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La commissione di vigilanza sui fondi pensione  - COVIP -  ha chiarito con la circolare 4209 2020  la compatibilita della RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) è compatibile con l'erogazione di pensioni anticipate e con l'attività lavorativa.
Si ricorda che la Rita è un assegno mensile che puo essere richiesto dai lavoratori titolari di pensioni integrative con almeno 62 anni di età come accompagnamento verso la pensione di vecchiaia INPS. Puo essere richiesta al massimo 5 prima dell'età di vecchiaia (o 10 anni Iin caso di perdita del lavoro), (attualmente 67 anni)

E stata istituita dalla legge di stabilità del 2017 ai fini della flessibilità in uscita dal mondo del lavoro,  con  l'utilizzo del capitale già accantonato e gode di una agevolazione fiscale interessante.

E' infatti è soggetta ad aliquota sostitutiva compresa fra 15 e 9%, senza alcuna addizionale, in relazione agli anni di anzianità di previdenza complementare,  con un grande risparmio rispetto alla tassazione ordinaria per questi prodotti finanziari  (rispettivamente  progressiva sulle rendite  o separata sul capitale riscattato).

Per maggiori approfondimenti leggi "RITA cos'è e a chi spetta?"

la Rita puo risultare vantaggiosa i  e  anche per chi non si ritira effettivamente dal lavoro. In questo senso la circolare fornisce  alcuni utili  chiarimenti .

  • In presenza di tutti i requisiti previsti, si puo percepire la RITA contemporaneamente a pensioni diverse da quella di vecchiaia (anticipata ordinaria o quota 100) purche il montante contributivo possa essere frazionato almeno in due rate La Rita potrà essere liquidata però a condizione che sia possibile attuare un frazionamento del montante contributivo accantonato nel fondo in almeno due rate ( riguarda quindi in particolare n particolare per professionisti e quadri o imprenditori che abbiano versamenti integrativi di un importo considerevole)
  •  durante il periodo di percezione della rendita integrativa temporanea anticipata è possibile :
  1. continuare  a versare contributi al fondo pensione, che costituiranno  un montante a sé stante rispetto a quello desinato alla RITA
  2. incassare redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa  
  • Viene specificato che il requisito di inoccupazione è richiesto solo al momento di presentazione della domanda di erogazione della Rita mentre successivamente l'attività puo riprendere .
  • Per l'accesso alla Rita già 10 anni prima delle età pensionabile  la Circolare precisa che il requisito dell'inoccupazione si puo certificare sia con la presentazione di Did (dichiarazione di immediata disponibilità)  che non una autodichiarazione.
  • Anche  il  requisito anagrafico potrà essere certificato con una autodichiarazione.

Allegato

COVIP circolare 4209-2020 RITA

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO TFR E FONDI PENSIONE TFR E FONDI PENSIONE

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