Nella Risposta a interpello n. 363 del 16.9.2020 l'Agenzia fornisce chiarimenti a una azienda in tema di credito di imposta per sanificazione degli ambienti e acquisto DPI , previsto dall'Articolo 125 del Decreto 34-2020 "Rilancio".
Nell'interpello la società chiedeva di conoscere se costituiscono spese agevolabili anche le spese sostenute per la consulenza nelle materie appunto di sanificazione e riprogettazione degli ambienti di lavoro, addestramento del personale sull'uso di alcuni Dispositivi di protezione individuale e la stesura di nuovi protocolli di sicurezza anticontagio da Covid 19 .
L'Agenzia da parere negativo.
Richiamando il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020 nella Risposta si ricorda che il credito d'imposta in esame sostituisce :
- il credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e
- il credito di imposta previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, erano stati forniti i primi chiarimenti In particolare, è stato precisato che il comma 2 dell'articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.
Vedi qui il Modello e la circolare di istruzioni
In sintesi : il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Alla luce di ciò, le spese oggetto dell' istanza (le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza) non possono essere considerate ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio.