L’infortunio mortale subìto da un lavoratore dipendente mentre rientrava al lavoro dopo aver usufruito di un permesso per motivi personali, è da ritenere infortunio in itinere e pertanto deve essere indennizzato dall' Inail . Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nelll’Ordinanza n. 18659 dell’8 settembre 2020.
Per la Cassazione infatti «il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri. E al pari dell’infortunio verificatosi nel percorso di andata e ritorno per il riposo, deve essere tutelato».
Gli ermellini hanno quindi respinto il motivo di ricorso presentato dall'INAIL riguardante l'ipotesi di rischio elettivo collegato alla natura del permesso, in quanto , affermano, la motivazione non interrompe il nesso eziologico dello spostamento con l’attività lavorativa, per cui l'infortunio è da ritenere soggetto a copertura assicurativa.
(Si ricorda che per rischio elettivo si intende quello dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella prevista dalla prestazione oggetto della copertura assicurativa ).
Puo essere utile sottolineare anche che la copertura per l'infortunio in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, prevista dall’art. 12 del d.lgs. 38/2000 è stata ampliata con la Circolare INAIL n. 52 del 23 ottobre 2013, che ha fatto rientrare nell"occasione di lavoro", oggetto di copertura assicurativa, anche le seguenti tipologie di eventi infortunistici:
- eventi occorsi ai lavoratori in missione o trasferta ed avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo della prestazione e viceversa
- eventi occorsi ai lavoratori in missione o trasferta durante il tragitto dall’albergo al luogo di svolgimento della missione;
- eventi occorsi al lavoratore nella stanza d’albergo in cui egli temporaneamente dimora a causa della missione o trasferta.
Da segnalare invece una pronuncia di segno opposto nella sentenza n. 475 del 13 Gennaio 2014 in cui si è affermato che "Non rientra nella fattispecie dell’infortunio in itinere, l’infortunio occorso al lavoratore al ritorno delle ferie, in quanto non verificato nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro.