Con Risposta a Interpello n 377 del 18 settembre 2020 l'Agenzia delle entrate chiarisce che non spetta il bonus previsto dall'art 25 del Decreto Rilancio alle associazioni tra professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/94 e 103/1996
L'istante è una associazione tra professionisti che espone un dubbio in merito al contributo a fondo perduto, essa specifica che mentre l'art 25 in oggetto sembra escludere dal beneficio i soci e le associazioni tra professionisti in quanto l'associazione è costituita da professionisti iscritti all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria, la Circolare n 15/E del 2020 sembrerebbe permettere l'accesso.
Questo in ragione del fatto che possono beneficiare del contributo (secondo la circolare n 15/E) le associazioni di cui all'art 5 comma 3 lett.c) del TUIR che esercitano arti e professioni producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art 53 del TUIR senza escludere gli associati che siano professionisti iscritti agli enti di dirtto privato di previdenza obbligatoria di cui sopra.
L'agenzia delle entrate chiarisce che il contributo a fondo perduto è riconosciuto a:
- soggetti esercenti attività di impresa
- di lavoro autonomo
- e reddito agrario
titolari di P.IVA
Sono esclusi invece, ai sensi del comma 2, i lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/94 e 103/1996
Con la Circolare n 22/E del 2020 si rimanda alla Circolare n 15/E del 2020 chiarendo che "non sono inclusi tra i fruitori del beneficio i professionisti iscritti agli enti di dirtto privato di previdenza obbligtoria di cui ai Dlgs n 509 e 103".
Perciò chiarisce l'agenzia, gli studi associati composti da tali soggetti non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli restano anche essi esclusi.
Essendo nel caso di specie l'associaizone formata da soggetti professionisti iscritti ai suddetti enti di previdenza obbligatoria resta esclusa dal contributo di cui all'art 25 del Decreto Rilancio.
L'agenzia, riferendosi all'art 10 comma 3 della Legge 212 /2020 specifica che nel caso in cui il contributo sia già stato fruito non si applicano sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza della norma e solo a seguito della pubblicazione della circolare n 22 il contribuente abbia appreso di aver assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti.