Con Risposta a interpello n 370 del 17 settembre l’Agenzia delle entrate chiarisce l’ambito di applicazione dell’art 124 del Decreto Rilancio specificando quando spetta l’agevolazione IVA per le cessioni dei detergenti disinfettanti mani.
Tale articolo prevede l’esenzione dell’imposta per le cessioni effettuate entro il 31 dicembre e un’aliquota ridotta al 5% per quelle effettuate dal 1° gennaio 2021 solo se, chiarisce l’agenzia, il prodotto contiene sostanze finalizzate a diminuire drasticamente la presenza di batteri, funghi o virus.
L’istante produce cosmetici e domanda se i saponi liquidi cosmetici e i gel igienizzanti possano rientrare nella categoria dei disinfettanti mani per la quale il Decreto Rilancio ha introdotto una agevolazione IVA.
Egli riferisce di avere un dubbio a causa del comportamento di molte aziende che stanno utilizzando la Circolare n 12 del 30 maggio 2020 riguardante i codici di classificazione doganale dei beni elencati nell’art 124 del DL Rilancio per inviare ai propri clienti dichiarazioni in cui affermano che tutti i saponi liquidi e solidi sarebbero esenti IVA ex art 124.
La circolare citata indica il codice TARIC 34013000 per i detergenti disinfettanti mani, ma secondo l’istante questo è un codice usato abitualmente per i detergenti liquidi.
Tanto ciò premesso suggerisce una sua soluzione interpretativa secondo la quale i saponi liquidi cosmetici e i gel igienizzanti che lui commercializza non rientrino nel beneficio previsto dal decreto in quanto in base ai chiarimenti dell’istituto superiore della sanità i disinfettanti non sono di libera vendita come i detergenti ma soggetti ad una procedura autorizzativa armonizzata (ex DPR 392/1998)
Secondo l’istante solo i presidi medico chirurgici soggetti a tale procedura possono godere del beneficio dell’art 124 del DL n 34/2020.
L’agenzia chiarisce che non si applica l’agevolazione ai saponi usati a scopo cosmetico precisando che il Decreto Rilancio con l’art 124 ha introdotto una misura agevolativa per i prodotti necessari al contenimento della emergenza covid 19.
L’agenzia delle dogane ha individuato dei codici identificativi per i prodotti che rientrano nella agevolazione. Per i detergenti disinfettanti mani le Dogane indicano i seguenti codici: ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex34013000, ex 34021200, ex 380894
La particella ex , per quanto specifica l’agenzia, significa “una parte di”.
Dato che il contribuente dichiara nell’interpello di produrre saponi liquidi cosmetici e gel igienizzanti che appartengono alla categoria TARIC 34013000 l’agenzia chiarisce che la nomenclatura delle Dogane ha una portata ampia e che in tale categoria rientrano saponi con nessuna proprietà disinfettante.
Aggiunge inoltre che secondo il Regolamento di esecuzione UE 2018/1602 ai sensi della voce 3401 il termine saponi si applica ai saponi solubili in acqua ai quali possano essere aggiunte sostanze disinfettanti.
Pertanto, nel caso di specie non spetta l’agevolazione in quanto si tratta di saponi per uso cosmetico e non disinfettante perché sprovvisti di sostanze in grado di ridurre drasticamente la presenza di batteri, virus e funghi.