Con la circolare 103/2020 del 17 settembre 2020, l'Inps chiarisce le modalità di accesso al Fondo di garanzia per i crediti dei lavoratori dipendenti nel caso di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata. Il fondo, ricordiamo, è stato istituito dalla legge 297/1982, per garantire ai lavoratori dipendenti di poter ricevere il trattamento di fine rapporto, e i crediti di lavoro maturati negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro, in caso di cessazione del rapporto e insolvenza da parte del datore di lavoro, a condizione siano rispettati alcune condizioni.Alcune difficolta interpretative e conseguenti richieste di chiarimenti sono sorte con l'approvazione del decreto legislativo 159/2011 applicato ai sequestri e alle confische alla criminalità organizzata.
Infatti, ricorda l'INPS , il presupposto per l’intervento del citato Fondo di Garanzia è l’insolvenza del datore di lavoro, requisito che si ritiene dimostrato con l’apertura di una delle procedure concorsuali, previste dall’articolo 2 della legge n. 297/1982 e dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, oppure, per i datori di lavoro non soggetti alle disposizioni della Legge Fallimentare, con l’esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l’incapienza dei beni del datore di lavoro.
Di contro, il D.lgs n. 159/2011, regolamenta l regime delle misure patrimoniali del sequestro e della susseguente confisca, e al Titolo IV disciplina –La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali” e delineano la compatibilità/concorrenzialità della procedura concorsuale e delle misure patrimoniali antimafia.
In particolare la circolare si occupa del requisito della sussistenza del credito che è legata al fatto che il datore di lavoro insolvente sia o meno soggetto alle procedure concorsuali, come illustrato nella circolare 74/2008.
Infatti per i dipendenti che hanno crediti garantiti dal Fondo verso un datore di lavoro nei cui confronti non è aperta una procedura concorsuale, è necessario dimostrare la non assoggettabilita attraverso l'intervento di un giudice delegato con il supporto dell'amministratore giudiziario.
La circolare afferma che nei casi di aziende confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, l'intervento del fondo di garanzia potrà essere richiesto all'INPS solo dopo l'accertamento del giudice che ammette il credito allo stato passivo esecutivo, sempre che tale decreto non sia non sia stato oggetto di opposizione o impugnazione nei successivi 30 giorni .
- Quindi: se l'azienda confiscata o sequestrata è già stata dichiarata fallita, i lavoratori potranno accedere al fondo secondo quanto normalmente previsto dalla circolare del 2008, mentre
- se il fallimento viene chiuso a norma dell'articolo 64, comma 7, 2011, i lavoratori potranno comunque avere accesso alla tutela del fondo seguendo il normale iter previsto per le aziende non assoggettabili a procedura concorsuale.