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ETS E AMMINISTRATORE UNICO: POSSIBILE SE COMPATIBILE CON LA NATURA DELL’ENTE

1 minuto, Redazione , 18/09/2020

ETS e amministratore unico: possibile se compatibile con la natura dell’ente

Terzo settore: se compatibile con le caratteristiche dell’ente e con l’assetto organizzativo è possibile la nomina di un amministratore unico.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Nota n 9313 del 16 settembre 2020 del Ministero del Lavoro si risponde ad un quesito avente come oggetto l’ammissibilità di un organo amministrativo monocratico all’interno degli Enti del Terzo Settore (ex art- 26 del Codice del terzo settore)

Con la Nota in oggetto si chiarisce che non è da condividere la tesi secondo la quale è sempre possibile l’amministratore unico ma occorre che tale possibilità venga letta compatibilmente con la natura e le caratteristiche dell’ente di cui si parla, nonché del suo assetto organizzativo.

Il ministero in merito alla collegialità dell’organo di controllo ritiene che non vada intesa alla lettera così come previsto nella dicitura dell’art 26 suddetto che parla di nomina di “amministratori”, ma bensì sempre tenendo conto dei singoli casi. 

In sonstanza l'organo amministrativo andrebbe scelto, monocrtico o collegiale, in base alla natura e all'assetto organizzativo dell'ente che le nomina.

Ad esempio nel caso delle associazioni l’organo collegiale sarebbe preferibile in quanto andrebbe a rispecchiare la peculiarità della forma giuridica dell’ente, mentre nelle fondazioni dove vi è ad esempio un patrimonio da gestire sarebbe più consono l’utilizzo dell’organo amministrativo monocratico, amministratore unico, con il compito di gestire il patrimonio conformemente alla volontà dell’organo di controllo interno (previsto ai sensi dell’art 30 comma 1 obbligatoriamente per le fondazioni).

Ricordiamo che l’art 26 comma 1 prevede che “Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo”.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo invece si ricorda che tra le funzioni degli amministratori vi è quella di richiedere l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico degli Enti del Terzo Settore) entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

 Per altri approfondimenti sugli enti del terzo settore si legga il dossier:  Terzo Settore e non Profit


Allegato

Nota n 9313 del 16 settembre 2020 del Ministero del Lavoro

Tag: TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

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