L’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 349 del 15 settembre 2020 chiarisce che spetta la sospensione dei termini di pagamento di quanto richiesto con avviso di liquidazione emesso prima del Decreto Cura Italia e notificato dopo la sua entrata in vigore.
In particolare, l’Agenzia risponde che nel caso di avviso di liquidazione di maggiore imposta di registro emesso in data 12 marzo 2020 e notificato in data 20 marzo 2020, spetta la sospensione del termine di pagamento perchè comunque emesso nel periodo di sospensione della attività di liquidazione degli uffici.
Nel caso di specie i 60 giorni entro i quali pagare la maggiore imposta dovuta decorrono dal 1 giugno 2020 ai sensi di quanto previsto dal DL Cura Italia sulla sospensione dei termini relativi alla attività di liquidazione.
Il contribuente riporta di aver stipulato un contratto di compravendita immobiliare il giorno 7 marzo 2017, successivamente l’Ufficio Territoriale Competente ha ritenuto inapplicabile l’agevolazione richiesta di cui all’art 2 comma 4 bis del DL 194/2009 ossia una agevolazione per la proprietà contadina in merito alle imposte di registro, ipotecaria e catastale inviando un avviso di liquidazione per il pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
L’ufficio ha emesso in data 12 marzo 2020 l’avviso di liquidazione notificato poi in data 20 marzo 2020.
Il 17 marzo è entrato in vigore il DL n 18 Decreto Cura Italia che ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.
L’istante chiede chiarezza su quale sia la decorrenza del termine di pagamento di 60 giorni per gli avvisi di liquidazione emessi il 12 marzo e notificati il 20 marzo (tanto al compratore quanto al venditore).
Egli suggerisce una soluzione interpretativa secondo la quale, essendo stato emesso l’avviso di liquidazione prima della entrata in vigore del decreto, ma comunque nel periodo di sospensione delle attività di liquidazione, egli debba contare la decorrenza a partire dal 1° giugno 2020 e pertanto debba pagare entro 60 giorni a partire dal 1 giugno 2020.
L’agenzia concorda con l’istante ricordando che il Decreto Cura Italia ha previsto una serie di misure rivolte al sostegno della liquidità di famiglie e imprese e riguardanti:
- la proroga e la sospensione dei versamenti tributari e altri adempimenti,
- la sospensione dei termini delle attività degli enti impositori e dei versamenti dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
La stessa agenzia riepiloga l’iter dei vari provvedimenti:
- l’art 62 del DL n 18 ha previsto la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali contributivi per casi espressamente contemplati
- l’art 67 stabilisce che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo e accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici ed enti impositori
- numerosi chiarimenti sono stati forniti con Circolari e Risoluzioni (Risoluzione n 12/E del 18 marzo 2020, n13/E del 20 marzo 2020, n.14/Edel 21 marzo 2020) e Circolari n 4/E e n 5/E del 20 marzo 2020, n 6/E del 23 marzo 2020, n 7/E del 27 marzo 2020 e n 8/E del 3 aprile 2020)
- l’art 149 del Decreto Rilancio ha integrato e modificato quanto previsto dal Cura Italia stabilendo una proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento delle somme dovute a seguito anche di avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento della imposta di registro e altre. La proroga di applica agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Un successivo comma proroga al 16 settembre il termine per la notifica del ricorso relativo agli atti suddetti i cui termini di versamento scadono nel periodo 9 marzo 31 maggio 2020.
- nella Circolare n 8/E del 3 aprile 2020 sono richiamati anche gli avvisi di liquidazione emessi a seguito della decadenza dalle agevolazioni relative alla piccola proprietà contadina di cui si tratta
Infine, l'agenzia conclude dicendo che la soluzione prospettata dal contribuente sia condivisibile, spetta perciò la sospensione dei termini di pagamento.