E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 122 del 15.09.2020 sul distacco transfrontaliero dei lavoratori, che recepisce l'ultima direttiva europea in materia, la n. 2018/957. Il tema è di grande importanza perché sono ben 17 milioni e mezzo di lavoratori in Europa che vivono e lavorano in un paese diverso da quello di origine, sia di paesi membri , soprattutto dell'Est, che di paesi extra-UE (Ucraina, Turchia, Albania), in forma equiparata ai residenti .
Vediamo le novità introdotte dalla direttiva del 2018, che tra l'altro hanno trovato conferma in molte sentenze della Corte di Giustizia europea
- Primo obiettivo è il contrasto al distacco transfrontaliero “fraudolento”, per far emergere le società che hanno solo di fatto una sede in un diverso Stato. Con un regolamento dello scorso anno (n. 1149/2019) si è costituita l’Autorità Europea del Lavoro al fine di garantire che ogni paese svolga controlli seri in materia . Con questa finalità l' art. 3, par. 1bis dir. 2018/957 prevede che il distacco non possa superare i 12 mesi (prorogabili fino 18 dallo Stato membro in cui il servizio è prestato), che prima potevano arrivare anche a 5 anni . Restano altresì vietati i distacchi (catena”) per sostituire lavoratori già presenti all;estero nelle medesime mansioni.
- Vengono ricomprese anche le agenzie di somministrazione
- le voci che compongono la retribuzione individuale devono essere perfettamente distinte e individuabili per scongiurare i finti rimborsi che aggirano il versamento della contribuzione previdenziale.
- Si stabilisce che venga realizzato , con il contributo di tutti gli Stati, un sito web in tutte le lingue utilizzate dai lavoratori transfrontalieri che informi dettagliatamente dei propri diritti i lavoratori espatriati.
Vediamo piu in dettagli alcuni stralci dei nuovi articoli inseriti nella normativa precedente:
Art. 1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle>spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno>parte della retribuzione l'intera indennita considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.
2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita' produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva in Italia, uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore e' considerato distaccato dall'agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»;
Art. 4-bis (Distacco di lunga durata).
- 1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad eccezione di quelle concernenti: a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro; b) le clausole di non concorrenza; c) la previdenza integrativa di categoria.
2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro dal prestatore di servizi il distacco cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le modalita secondo cui effettuare la notifica sono stabilite con il medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la durata del distacco ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 2 è determinata dalla somma di tutti i periodi di lavoro prestato dai singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni svolte nel medesimo luogo e' valutata tenendo conto anche della natura del servizio da prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.»;