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TRANSFRONTALIERI: IN GAZZETTA IL DECRETO SUI DISTACCHI

5 minuti, Redazione , 16/09/2020

Transfrontalieri: in Gazzetta il decreto sui distacchi

decreto legislativo sul distacco transfrontaliero dei lavoratori n. 122 del 15 settembre 2020

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E' stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale il  decreto legislativo n. 122 del 15.09.2020 sul distacco transfrontaliero dei lavoratori,  che recepisce l'ultima direttiva europea in materia, la n. 2018/957.  Il tema è di grande importanza  perché sono ben 17 milioni e mezzo di lavoratori in Europa che vivono e lavorano in un paese diverso da quello di origine, sia di paesi membri , soprattutto dell'Est, che  di paesi extra-UE (Ucraina, Turchia, Albania), in forma equiparata ai residenti .

Vediamo le novità introdotte dalla direttiva del 2018, che tra l'altro  hanno trovato conferma in molte sentenze della Corte di Giustizia europea 

  • Primo obiettivo è il contrasto al distacco transfrontaliero “fraudolento”, per far emergere le società che hanno solo di fatto una sede in un diverso Stato. Con un regolamento dello scorso anno (n. 1149/2019) si è costituita l’Autorità Europea del Lavoro al fine di garantire che ogni paese svolga controlli seri in materia . Con questa finalità l' art. 3, par. 1bis dir. 2018/957 prevede  che il distacco non possa superare i 12 mesi (prorogabili fino  18 dallo Stato membro in cui il servizio è prestato), che prima potevano arrivare anche a 5 anni . Restano altresì vietati i distacchi (catena”) per sostituire lavoratori già presenti all;estero nelle medesime mansioni. 
  • Vengono ricomprese anche le agenzie di somministrazione 
  •  le voci che compongono la retribuzione individuale devono essere perfettamente distinte e individuabili per scongiurare i finti rimborsi  che aggirano il versamento della  contribuzione previdenziale. 
  • Si stabilisce  che venga realizzato , con il contributo di tutti gli Stati, un sito web in tutte le lingue  utilizzate dai lavoratori transfrontalieri   che informi  dettagliatamente dei propri diritti  i lavoratori espatriati.


Vediamo piu in dettagli alcuni stralci dei nuovi articoli inseriti nella normativa precedente:

Art. 1-bis  Sono  considerate   parte   della   retribuzione   le indennita' riconosciute al lavoratore per il distacco  che  non  sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennita sono rimborsate dal datore di  lavoro  al  lavoratore  distaccato  secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante.  Se  tale  disciplina non stabilisce se taluni elementi delle  indennita'  riconosciute  al lavoratore per il distacco sono versati a titolo  di  rimborso  delle>spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno>parte della retribuzione l'intera indennita considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.

2-bis. Il   presente  decreto  si   applica  alle  agenzie   di  somministrazione di lavoro stabilite  in   uno  Stato  membro   diverso  dall'Italia che distaccano presso un'impresa utilizzatrice  con  sede  nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu' lavoratori da tale  ultima impresa inviati, nell'ambito di una prestazione transnazionale  di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita'  produttiva o altra impresa, anche appartenente  allo   stesso  gruppo, che ha sede in Italia; in tal  caso   i  lavoratori  sono   considerati  distaccati in Italia dall'agenzia di somministrazione  con  la   quale  intercorre il rapporto di lavoro.  Il   presente  decreto  si  applica  altresi' alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in  uno  Stato membro diverso dall'Italia  che   distaccano  presso  un'impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita' produttiva  in  Italia,  uno o piu' lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell'ambito  di  una    prestazione   transnazionale   di    servizi,   diversa    dalla  somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l'agenzia di  somministrazione; anche in  questo caso  il  lavoratore   e'  considerato  distaccato    dall'agenzia   di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.»; 

Art. 4-bis (Distacco di lunga  durata). 

 -  1.  Se  la  durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori  distaccati si applicano, se piu' favorevoli, oltre alle condizioni di  lavoro  e di occupazione di cui all'articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni  normative e dai contratti collettivi  nazionali  e  territoriali  stipulati  da  organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente  piu' rappresentative sul piano  nazionale,  ad  eccezione  di  quelle  concernenti:          a) le procedure e le  condizioni  per  la  conclusione  e  la cessazione del contratto di lavoro;          b) le clausole di non concorrenza;           c) la previdenza integrativa di categoria. 

2. In caso di notifica motivata al Ministero del lavoro  dal prestatore di servizi il distacco cui al comma 1 e' esteso fino ad un massimo di 18 mesi. Le  modalita secondo cui effettuare la notifica sono  stabilite  con  il  medesimo decreto di cui all'articolo 10, comma 2.     

3. In caso di sostituzione di uno o piu' lavoratori  distaccati per svolgere le medesime mansioni nello stesso luogo, la  durata  del distacco  ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 2 è determinata dalla somma di tutti i periodi  di  lavoro  prestato  dai  singoli lavoratori. L'identita' delle mansioni  svolte  nel  medesimo  luogo e' valutata tenendo conto anche della natura  del  servizio  da  prestare, del lavoro da effettuare e del luogo di  svolgimento  della  prestazione lavorativa.»;

Allegato

D. Lgs. 122 del 15.9.2020 transfrontalieri

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