Reddito di emergenza, precisazioni INPS sulla presentazione delle nuove domande per i mesi di novembre e dicembre 2020 nel messaggio 4247 del 12.11.2020
Il Decreto RISTORI n. 137 2020 ha previsto due nuove mensilità di Reddito di emergenza a disposizione sia delle famiglie che lo hanno già ricevuto che per nuovi nuclei familiari che siano in regola con i requisiti facendo riferimento al mese di settembre 2020.
Vale forse la pena ricordare che il Reddito di emergenza è stato istituito dal Governo come sostegno alle famiglie meno abbienti a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID 19, con il Decreto Rilancio n 34 2020.
Inizialmente è stato erogato per due mensilità per relative a marzo e aprile; poi il decreto Agosto ha previsto l' erogazione di una ulteriore mensilità.
Nel nuovo messaggio l 'istituto ricorda che per le nuove mensilita di REM novembre e dicembre la domanda deve essere presentata :
- dalle famiglie che non lo hanno mai ottenuto in precedenza (perché non richiesto o perché non riconosciuto) e
- dai nuclei che hanno ottenuto solo le prime tranche del Reddito di emergenza introdotto dal decreto Rilancio , ma non anche la seconda prevista dal decreto Agosto..
Per i nuclei invece che lo hanno ottenuto a seguito della proroga del Decreto Agosto (n 104 -2020) l'erogazione sarà automatica , senza necessità di presentare domanda.
REQUISITI PER IL REDDITO DI EMERGENZA NOVEMBRE E DICEMBRE
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio
- un valore del reddito familiare, nel mese di settembre , inferiore ad una soglia di 400 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, riferito al numero di componenti ( Un adulto 400 euro Due adulti 560 euro Due adulti e un minorenne 640 euro Due adulti e due minorenni 720 euro Tre adulti e due minorenni 800 euro Tre adulti e due minorenni di cui un componente disabile grav:e 840 euro)
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, o 25.000 per i nuclei con un componente disabile;
- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
L'Inps ha pubblicato l'11 settembre 2020 la circolare 102-2020 riepilogativa del REM dopo la proroga del Decreto Agosto in cui venivano anche illustrate le modalità di calcolo dell'importo sulla base della composizione del nucleo familiare e i casi di esclusione per decadenza dall'erogazione precedente.
LE MODALITA' PER LA DOMANDA
Il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, presentando domanda tramite:
− il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica; (si ricorda che il PIN INPS è in fase di dismissione: per chi non ha alcuna credenziale è consigliabile richiedere direttamente lo SPID, vedi in merito l'articolo "PIN INPS ADDIO")
− gli istituti di patronato
− i centri di assistenza fiscale convenzionati con l’Inps.
Il messaggio ricorda anche che:
- la domanda va presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come richiedente in nome e per conto di tutto il nucleo familiare
- È necessario che alla data di presentazione della domanda sia stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Si ricorda che non è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
IMPORTO DEL REDDITO DI EMERGENZA
Il Rem ha un importo minimo di 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 840 euro ed è esente dall'Irpef.
Vedi tutti gli importi in "Reddito di emergenza: requisiti e calcolo in dettaglio"