Con Provvedimento del 16 dicembre n. 381183 l’Agenzia delle Entrate ridetermina la percentuale spettante per la fruizione del credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione di cui all’art 125 del Decreto Rilancio.
La nuova percentuale pari a 47,1617 è stata determinata a causa di un aumento delle risorse disponibili a copertura della agevolazione in esame stanziate dal Decreto Agosto.
In particolare, l’art 31 comma 4 ter del DL 104 convertito con modificazioni in Legge 126/2020 ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito di imposta da distribuire ai soggetti già individuati dal provvedimento della agenzia del 10 luglio 2020.
La nuova percentuale pari al 47,1617%, è ottenuta dal rapporto tra le risorse totali disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento prot. n. 259854 del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la nuova percentuale troncando il risultato all’unità di euro
Ripercorriamo i provvedimenti precedenti ricordando che in data 11 settembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento Prot. n. 302831/2020 con il quale si fornivano indicazioni sulla misura percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art 125 del Decreto Rilancio)
La percentuale del credito di imposta fruibile era pari al 15,6423%, ciò vuol dire che l’ammontare massimo fruibile era dato dal credito di imposta risultante dalla ultima comunicazione validamente presentata alla Agenzia (ai sensi del Provv. n 259854 del 10 luglio 2020) moltiplicata per 15,6423%
La percentuale era il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro.
L’art 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, dispone che l’ammontare del credito d’imposta per sanificazioni non può comunque eccedere il valore di 60 mila euro.
Ricordiamo che per fruire del credito in questione bisognava presentare una domanda entro il 7 settembre scorso secondo le modalità prevista dal Provvedimento dell’Agenzia n. 259854
Il provvedimento ricordava anche che il credito in oggetto può essere utilizzato oppure ceduto secondo le modalità e i termini stabiliti ai punti 5 e 6 del Provvedimento 259854 del 10 luglio ossia:
- il credito di imposta in relazione alle spese effettivamente sostenute può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di sostenimento delle spese; ovvero in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (punti 5.5. e 5.6 del Provvedimento n 259854)
- art 122 del DL n 34 il credito può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. La comunicazione della cessione è a cura del cedente a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui si tratta, e secondo quanto riporta il comunicato stampa della Agenzia di ieri, a partire da lunedì 14 settembre. Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito (punti 6.1, 6.2, 6.3 del Provvedimento n 259854)
Si legga in proposito l’approfondimento intitolato Spese di sanificazione: oggi 7 settembre ultimo giorno per invio della comunicazione.