Con Risposta a interpello n 334 del 9 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate dice che per l’acquisto di una stazione di ricarica di auto elettrica da installare presso l’abitazione del disabile, non spetta l’aliquota agevolata del 4%, in quanto essa non costituisce un “pezzo” destinato all'adattamento del veicolo del disabile.
L’istante ha acquistato una automobile elettrica usufruendo dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta ai sensi dell’art.53-bis del DL 124/2019 (convertito con modificazioni con Legge n 157/2019)
Questa norma ha modificato il n 31 della Tabella A del DPR 633/72 prevedendo gli autoveicoli elettrici con potenza non superiore a 150 kw tra quelli soggetti ad IVA 4%
L’istante ha necessità di acquistare una stazione di ricarica del proprio mezzo da installare nell’abitazione e chiede di sapere se possa usufruire dell’aliquota IVA agevolata al 4%.
Egli ritiene di si in quanto la stazione di ricarica è elemento indispensabile per il funzionamento dell’auto elettrica e cita per avvalorare la sua soluzione l’art 8 comma 3 della Legge 449/1997 come modificato dall’art 53-bis in esame che recita testualmente che l’IVA agevolata sia anche applicabile “alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi”.
Secondo l’agenzia invece l’IVA applicabile a questo acquisto è quella ordinaria e motiva questa risposta con un riepilogo normativo che conduce a specificare che la ratio della norma sia quella di agevolare il solo disabile e non altro soggetto.
L’IVA al 4% per le cessioni o importazioni di veicoli adattati alle persone con ridotte capacità motorie, era inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale.
In seguito, la fruizione del beneficio non è stata più condizionata dal possesso della patente speciale.
Poi l’Iva al 4% è stata estesa anche all’acquisto di veicoli con motori ibridi ed elettrici.
Il legislatore ha previsto in seguito l’applicazione dell'aliquota Iva del 4% alle cessioni e importazioni di “autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1,lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi”
Questo è quanto prevede attualmente la formulazione del numero 31) della Tabella A, Parte II, DPR 633
L’Agenzia evidenzia poi che il successivo punto 33) prevede che l'aliquota Iva del 4% sia applicabile alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn.30, 31 e 32”.
La stazione di ricarica che l’istante intende acquistare, invece, secondo l’agenzia non è un elemento indispensabile “in via esclusiva” al funzionamento dell’auto.
Come chiarito con Circolare n. 46/2001, si vuole agevolare solo i pezzi, i ricambi e gli accessori degli apparecchi dedicati a chi ha problemi o ridotte capacità motorie.
Le disposizioni che prevedono l’applicazione dell’aliquota ridotta sono finalizzate ad agevolare solo le persone in difficoltà evitando che la norma possa andare a vantaggio anche da altri soggetti.
Per approfondimenti sull'IVA per gli acquisti dei disabili si legga lo speciale: IVA disabili: aliquota agevolata per auto, ausili tecnici e informatici