L’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 328 del 9 settembre chiarisce che benché la valutazione dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall'esterno dell'immobile, esula dalle competenze degli interpelli, qualora questi requisiti ci siano insieme con gli altri previsti dalla norma che regola il superbonus, spetta l’incentivo del 110% sugli interventi di efficientamento dell’immobile.
L’istante è proprietario di una villetta a schiera di testa, terra tetto con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile solo con la parte del garage. La villetta è prima casa e vi risiede il proprio nucleo familiare.
Vuole eseguire lavori di efficientamento che porterà un miglioramento di due classi energetiche e chiede pertanto di sapere se potrà fruire dell’agevolazione prevista dall’art 119 del Decreto Rilancio ossia del superbonus 110%
L’istante suggerisce che la sua villetta a schiera seppur non menzionata esplicitamente dalla norma possa rientrare nella dicitura di edifici unifamiliari e perciò avrebbe diritto alla agevolazione
L'agenzia ricordiamo che l’art 119 del Decreto Rilancio ha introdotto l’oramai noto superbonus 110% ossia una agevolazione che disciplina la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 inerenti interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico. Tali misure si affiancano a quelle previste da quelle relative agli art.14 e 16 del DL n 63 /2013 convertito in Legge n 90/2013.
L’agenzia delle entrate precisa che nell’iter di conversione in legge del decreto in oggetto si è previsto che i beneficiari del superbonus possano avvalersene fin ad un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento senza limitazioni delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Chiarimenti sono stati forniti con la Circolare n 24/E del 2020 in merito al profilo oggettivo degli interventi per i quali spetta l'agevolazione e gli interventi devono essere realizzati, per quanto riguarda il caso di specie, su edifici residenziali unifamiliari oltre pertinenze.
La stessa agenzia aggiunge che una unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.
La presenza di un accesso autonomo all’estero presuppone ad esempio che l’unità abbia un accesso indipendente non comune ad altre unità.
Nel caso degli edifici unifamiliari i requisiti della indipendenza funzionale e dell’ingresso indipendente sarebbero quelli che consentono di usufruire della agevolazione del superbonus, tutto ciò a prescindere dal fatto che l’unità immobiliare sia prima casa con residenza del proprio nucleo familiare.